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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale n. 26 del 25.4.2026 della Sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia, notificato in data 25.4.2026, ora 17:27, con il quale è stata deliberata la non ammissione della lista "Obiettivo Mattinata", candidato Sindaco Avv. Pasquale Arena, alle elezioni amministrative del Comune di Mattinata del 24-25 maggio 2026, per eccesso di sottoscrizioni rispetto, al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 25 marzo 1993, n. 81, che, al riguardo, per i comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti prevede che i sottoscrittori debbano essere in numero compreso tra i n. 60 e i n. 120; - altresì di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; - nonché, per la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre l'ammissione della Lista "Obiettivo Mattinata" alle elezioni amministrative del Comune di Mattinata del 24-25 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di non ammissione della lista alle elezioni amministrative comunali per presentazione di 140 sottoscrizioni, oltre il limite massimo di 120

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., la non ammissione della lista alle elezioni del Comune di Mattinata. La lista era stata presentata con 140 sottoscrizioni, mentre l’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 81/1993 stabilisce, per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti, un numero di sottoscrizioni compreso tra 60 e 120. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 d.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 3 della legge n. 81/1993, nonché degli artt. 1, 10 e 11 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, sproporzione ed eterogenesi dei fini; violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento, autoresponsabilità, massima partecipazione democratica, pluralismo politico e favor partecipationis; violazione degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. Hanno sostenuto che la lista era stata consegnata con circa 19 ore di anticipo rispetto alla scadenza, che il funzionario comunale addetto alla ricezione aveva svolto verifiche preliminari senza segnalare l’eccedenza e che, ove fossero stati avvisati, avrebbero potuto selezionare soltanto 120 firme. È stata inoltre censurata la mancata correzione d’ufficio o il mancato blocco informatico del numero eccedente di sottoscrizioni, nonché l’interpretazione dell’art. 30 d.P.R. n. 570/1960 e la mancata applicazione del principio di strumentalità delle forme.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato letteralmente l’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 570/1960, ritenendo che la Commissione debba eliminare la lista non soltanto quando le sottoscrizioni siano inferiori al minimo, ma anche quando superino il limite massimo previsto dalla legge. Il limite massimo svolge funzioni sostanziali: semplificare e contenere le verifiche amministrative, evitare concentrazioni massive di sottoscrittori a danno di altre liste, impedire una prefigurazione anticipata del risultato elettorale e tutelare la libertà del voto. Le forme del procedimento elettorale sono quindi sostanziali e devono essere applicate in modo uniforme e astratto, senza valutazioni di opportunità o della concreta incidenza della violazione, a tutela della par condicio. L’amministrazione non poteva espungere d’ufficio le firme eccedenti né scegliere quali firme eliminare, poiché la raccolta e la presentazione della documentazione conforme gravano sui presentatori della lista. Il funzionario incaricato della ricezione non aveva l’obbligo di segnalare l’irregolarità o di rifiutare la documentazione; la ricezione degli atti, anche se irregolari, è distinta dalle successive verifiche della Commissione competente. Né il mancato blocco del software gestionale comunale poteva generare affidamento, trattandosi di mero strumento ausiliario. Il TAR ha escluso altresì la violazione del legittimo affidamento e delle norme costituzionali, richiamando la giurisprudenza secondo cui il superamento del numero massimo determina automaticamente l’invalidità della presentazione della lista, senza possibilità di regolarizzazione o di valutazione discrezionale delle firme sovrabbondanti. Le spese sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo agli atti concernenti le operazioni elettorali preparatorie, utilizzato per impugnare la non ammissione della lista.

  • art. 3, comma 1, lett. g), legge 25 marzo 1993, n. 81

    da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti

    Impone, per il Comune interessato, un numero di sottoscrittori compreso tra il minimo di 60 e il massimo di 120; il superamento del limite massimo rende invalida la presentazione della lista.

  • art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono

    Deve essere interpretato nel senso che la Commissione elimina la lista sia quando le sottoscrizioni sono inferiori al minimo sia quando superano il massimo prescritto; non è ammessa la mera regolarizzazione o l’eliminazione d’ufficio delle firme eccedenti.

  • artt. 3, 48, 51 e 97 Cost.

    Il giudice esclude che il limite massimo di sottoscrizioni violi ragionevolezza, elettorato attivo e passivo, pluralismo democratico o buon andamento, poiché la prescrizione tutela la semplificazione delle operazioni elettorali, la genuinità del voto e la par condicio.

  • artt. 1, 10 e 11 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Le dedotte violazioni dei principi generali del procedimento e della partecipazione non consentono di derogare alle forme sostanziali previste dalla disciplina elettorale.

Massime di principio

  • Il superamento del limite massimo di sottoscrizioni previsto dalla legge per la presentazione di una lista elettorale determina l’invalidità della presentazione e comporta l’esclusione della lista, al pari del mancato raggiungimento del minimo richiesto.
  • Nel procedimento elettorale, l’organo competente alla verifica deve applicare il limite massimo di sottoscrizioni in modo automatico e non può valutare caso per caso la rilevanza delle firme eccedenti, né procedere d’ufficio alla loro selezione o espunzione per rendere ammissibile la lista.
  • Le forme previste per la presentazione delle liste elettorali sono sostanziali e devono essere osservate secondo la fattispecie astratta stabilita dal legislatore, senza sostituzione con valutazioni di opportunità, proporzionalità o concreta incidenza della violazione, perché ciò comprometterebbe la par condicio tra le liste.
  • La ricezione materiale della documentazione da parte dell’ufficio comunale non equivale alla verifica della sua regolarità: il funzionario addetto alla ricezione non è tenuto a segnalare l’eccedenza delle sottoscrizioni, mentre l’onere di presentare documentazione conforme grava sui presentatori della lista.
  • Il mancato rilievo dell’irregolarità da parte del funzionario ricevente o il mancato blocco di un software gestionale non possono fondare un legittimo affidamento idoneo a impedire l’applicazione della sanzione elettorale prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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