Cassazione Civile, Ordinanza n. 22302/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società proprietaria di un fondo rustico ha agito per ottenere, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto agrario in capo all’occupante, con rilascio del fondo, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento o indennità di occupazione; in subordine ha chiesto la risoluzione del contratto d’affitto per grave inadempimento; in ulteriore subordine ha chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto alla scadenza contrattuale del 10 novembre 2021. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto d’affitto con scadenza più lontana; la Corte d’appello, invece, ha ritenuto che dal documento di denuncia verbale di affitto prodotto dall’occupante risultasse un contratto di durata quindicennale decorrente dal 24 maggio 2006 e con scadenza al 10 novembre 2021, ordinando il rilascio a tale data. Il conduttore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione della disciplina sulla conciliazione obbligatoria nelle controversie agrarie e dedotto l’improponibilità/inammissibilità della domanda di cessazione del rapporto, sostenendo anche che in appello fosse stata introdotta una domanda nuova senza previo tentativo di conciliazione; 2) ha denunciato violazione delle norme sulla durata e sulla qualificazione del rapporto agrario, sull’interpretazione del contratto e sull’onere della prova, sostenendo che la denuncia verbale non fosse idonea a provare un nuovo contratto o a fissare la scadenza al 2021 e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; 3) ha censurato la regolazione delle spese di lite, lamentando il mancato esercizio del potere di compensazione in presenza di asserita soccombenza reciproca e la liquidazione secondo il d.m. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la prima censura nella parte relativa all’improponibilità per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente gli atti richiamati sul tentativo di conciliazione; ha inoltre escluso che la domanda di cessazione fosse nuova, poiché dal medesimo ricorso risultava già proposta in primo grado. La seconda censura è stata reputata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e a denunciare, in sostanza, un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati. La terza censura è stata rigettata, poiché la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede motivazione specifica quando venga applicata la regola della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale; la Corte ha ricondotto il secondo motivo a una richiesta di rivalutazione del merito e a un vizio motivazionale non ammissibile nei termini dedotti.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e contenere una chiara e completa esposizione dei fatti e degli atti rilevanti, senza imporre al giudice di legittimità la consultazione diretta degli atti di causa non adeguatamente trascritti.
art. 4 L. 203/1982
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dei rapporti agrari e della conciliazione/cessazione del rapporto; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 46 L. 203/1982
Norma evocata dal ricorrente quale presupposto del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza della censura.
d.lgs. 150/2011
Richiamato in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre ultrapetizione/domanda nuova; la Corte ha escluso che vi fosse domanda nuova, perché la domanda di cessazione era già contenuta nel primo grado.
art. 113 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme processuali e sostanziali per contestare la decisione di merito e la regolazione delle spese.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto volto a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 2 L. 203/1982
Richiamato dalla Corte territoriale per determinare la durata del rapporto agrario in base alla disciplina legale applicabile ai rapporti in corso.
art. 48 L. 203/1982
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul rapporto agrario e sulla durata/cessazione del contratto.
art. 58 L. 203/1982
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla qualificazione e durata del rapporto agrario.
art. 1321 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’esistenza di un nuovo contratto di affitto agrario.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione della denuncia verbale di affitto e la ricostruzione della volontà contrattuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere della prova della diversa durata o dell’esistenza del rapporto non fosse stato correttamente assolto dalla controparte.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è rimessa alla discrezionalità del giudice; la motivazione è necessaria solo se il giudice decide di compensare, non quando applica la regola della soccombenza.
d.m. 10 marzo 2014 n. 55
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scardinare la decisione sulle spese.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di trascrivere o comunque indicare in modo preciso il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura; il semplice richiamo al loro deposito non basta se impedisce alla Corte di comprendere direttamente la doglianza.
- La deduzione di improponibilità di una domanda per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria richiede una ricostruzione completa e autosufficiente degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Non integra domanda nuova, ai fini dell’art. 112 c.p.c., la richiesta già contenuta nell’atto introduttivo del primo grado, anche se in appello viene meglio qualificata o impropriamente denominata dalla parte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito quando la motivazione, nei limiti dedotti, sia logicamente coerente.
- La denuncia verbale o altro atto unilaterale prodotto in giudizio può essere valorizzato dal giudice di merito ai fini della ricostruzione della durata e della scadenza del rapporto, purché la relativa valutazione sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- In tema di spese di lite, la compensazione è una facoltà discrezionale del giudice in presenza di soccombenza reciproca; se il giudice applica la regola generale della soccombenza, non è necessaria una specifica motivazione ulteriore.
- La censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica, indicando il concreto errore di scaglione, valore o parametro tariffario; un richiamo generico al decreto ministeriale non è sufficiente.
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