Sentenza del 06/04/2017 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA - Processo tributario - Avviso di accertamento - Nullità - Ricorso - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto idoneo a sanare i vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo. L'impugnazione tempestiva dimostra infatti che il contribuente ha conosciuto il contenuto dell'avviso e ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Pertanto, anche una notificazione affetta da nullità può considerarsi sanata, senza necessità di una nuova notificazione, quando l'atto abbia raggiunto concretamente il suo scopo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, deducendo vizi tali da determinarne la nullità. La questione riguardava se tali vizi potessero essere sanati dal fatto che il contribuente aveva comunque acquisito piena conoscenza dell'atto e lo aveva impugnato entro i termini di legge.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma consente di sanare la nullità degli atti processuali quando il destinatario abbia comunque acquisito conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare i propri diritti di difesa.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il generale richiamo alle norme del processo civile rende applicabile l'art. 156 c.p.c. anche al processo tributario, nei limiti della compatibilità.
Normativa amministrativa sulla piena conoscenza dell'atto
La piena conoscenza dell'atto può essere equiparata alla notificazione quando consenta al destinatario di proporre tempestivamente ricorso; in tal caso l'atto è idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione.
Cassazione, sentenze n. 19854/2004 e n. 22476/2015
La giurisprudenza conferma che la tempestiva impugnazione dell'atto può sanare i vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo, anche in ambito tributario.
Massime di principio
- La notificazione nulla non è necessariamente inefficace in modo definitivo: se il destinatario dimostra di aver conosciuto l'atto e lo impugna tempestivamente, il vizio può essere sanato.
- Nel processo tributario la tempestiva proposizione del ricorso costituisce normalmente prova del raggiungimento dello scopo della notificazione, perché dimostra la conoscenza dell'atto e la possibilità concreta di difendersi.
- La sanatoria riguarda i vizi di nullità della notificazione, ma non elimina eventuali vizi sostanziali autonomi dell'avviso di accertamento, come l'assenza di motivazione o l'inesistenza dell'atto.
- Chi intende contestare esclusivamente un vizio di notificazione deve considerare che l'impugnazione dell'atto può comportare la sanatoria del vizio; è quindi necessario valutare anche eventuali contestazioni sul merito o sulla validità sostanziale dell'atto.
- La piena conoscenza dell'atto può far decorrere il termine per il ricorso anche in assenza di una notificazione formalmente perfetta.
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