Cassazione Penale, Sentenza n. 11447/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da Lacatus in relazione a sentenza di condanna pronunciata in absentia. Il ricorrente ha sostenuto che l'istanza non era tardiva perché, in caso di esecuzione di mandato d'arresto europeo, il termine per proporre la rescissione non può decorrere dalla conoscenza del procedimento all'estero (arresto/mandato notificato all'estero o consenso alla consegna), bensì dalla consegna effettiva in Italia, richiamando l'art. 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI (come modificata), le direttive UE (in particolare 2016/343/UE e 2013/48/UE) e i principi di effettività del diritto di difesa. Ha altresì denunciato l'impossibilità pratica di predisporre e depositare un'istanza efficace mentre era detenuto all'estero (barriere linguistiche, reperimento di difensore specializzato, limitata effettività della difesa prima della consegna).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui, per la persona richiesta in consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo e detenuta all'estero, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato. La Corte ha operato un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione (in particolare alle disposizioni efficaci della Direttiva 2016/343/UE e al contenuto dell'art. 4-bis della decisione quadro) ritenendo che la conoscenza acquisita in forza del mandato d'arresto europeo mentre il soggetto è ancora detenuto all'estero non abbia la pienezza operativa necessaria per esercitare effettivamente il rimedio restitutorio. Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto infondata la motivazione dell'ordinanza impugnata che aveva fatto decorrere il termine dall'arresto o dal consenso alla consegna precedenti alla effettiva consegna in Italia; in pratica il provvedimento di merito è stato censurato e la materia rimessa all'ulteriore vaglio del giudice di merito in conformità al nuovo principio.
Norme richiamate
termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione decorrente dalla conoscenza della sentenza (testo previgente alle modifiche più recenti)
La Corte interpreta la norma in senso conforme al diritto europeo: nel caso di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo il termine deve essere fatto decorrere dalla consegna, poiché solo allora la conoscenza assume pienezza operativa per l'esercizio del rimedio restitutorio.
art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen.
decorrenza del termine dalla data della consegna nel caso di estradizione dall'estero
Richiamata come parametro ermeneutico e fonte storica: la Corte rileva che la previsione della decorrenza dalla consegna in materia di restituzione in termini testimonia la medesima ratio protettiva che si deve applicare, per interpretazione conforme, anche alla rescissione nei casi di MAE.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo), art. 4-bis, par. 2
la trasmissione della sentenza ha valore solo informativo e non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello
La disposizione europea impone che la mera conoscenza informativa della sentenza tramite il mandato d'arresto europeo non faccia decorrere i termini di rimedi restitutori: la Corte la utilizza come parametro di conformazione dell'interpretazione della normativa interna.
Decisione quadro 2009/299/GAI (modifica art. 4-bis)
Richiamata in relazione alla modifica introdotta all'art. 4-bis; contribuisce al quadro interpretativo che esclude l'effetto sospensivo della semplice trasmissione informativa prima della consegna.
Direttiva 2016/343/UE (artt. 8 e 9)
art. 8 e 9 disciplinano garanzie per processi in absentia e il diritto a un nuovo processo che consenta il riesame del merito
Considerata norma avente efficacia diretta sui punti rilevanti: assicura il diritto al rimedio (nuovo processo/ricorso) e impone che l'informazione e l'effettività del rimedio siano garantite al momento dell'arresto/consegna; la Corte la usa per supportare la decorrenza del termine dalla consegna.
Direttiva 2013/48/UE
Richiamata per l'aspetto della possibilità di assistenza difensiva nella fase estera; la Corte osserva che la mera disponibilità di un difensore all'estero non modifica la necessità che i termini decorrano dalla consegna per garantire l'effettività della difesa.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione MAE) e artt. 6, 18-ter, 30
Norme nazionali che disciplinano il contenuto del mandato di arresto europeo e le informazioni che devono essere fornite; la Corte le ritiene compatibili con il principio per cui la trasmissione informativa non fa decorrere i termini.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 (norma transitoria)
Stabilisce la disciplina transitoria applicabile: per procedimenti in cui l'assenza era stata dichiarata prima dell'entrata in vigore del d.lgs., continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di rescissione; la Corte la utilizza per individuare la legge di riferimento nel caso concreto.
Corte EDU e giurisprudenza comunitaria (Sejdovic, T.R., I.R., Poplawski ecc.)
Richiamate come parametri di protezione dei diritti di difesa e di interpretazione conforme: confermano la necessità di garantire rimedi effettivi e informazione adeguata, nonché l'obbligo dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno in conformità al diritto UE.
Massime di principio
- Se si è arrestati all'estero in esecuzione di un mandato d'arresto europeo e si è stati condannati in absentia, il termine di 30 giorni per chiedere la rescissione del giudicato decorre dalla consegna effettiva in Italia, non dalla semplice conoscenza informativa ricevuta all'estero.
- La trasmissione o l'informazione contenuta nel mandato d'arresto europeo ha valore informativo ma non costituisce notificazione idonea a far decorrere i termini per i rimedi restitutori quando il soggetto è ancora detenuto all'estero.
- In casi simili è opportuno chiedere immediatamente, al momento dell'arresto o della consegna, la trasmissione degli atti e la copia della sentenza e documentare le concrete difficoltà (lingua, accesso a un difensore competente, detenzione all'estero) per tutelare il diritto al rimedio.
- Il rimedio da proporre va scelto in base alla fattispecie concreta (rescissione del giudicato o, quando applicabile, restituzione in termini); comunque la giurisprudenza tende oggi ad assicurare una protezione che privilegia l'effettività della difesa al momento della consegna.
- I giudici nazionali devono interpretare le norme interne in conformità al diritto dell'Unione (interpretazione conforme) e non possono far decorrere termini che rendano illusorio il diritto a un rimedio effettivo garantito dalle direttive UE e dalla decisione quadro sul MAE.
- Quando si è detenuti all'estero e si riceve notizia di un procedimento e di una sentenza, è essenziale agire tempestivamente dopo la consegna in Italia: il termine decorre dalla consegna e quindi la tempestività valutare a partire da quel momento.
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