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Ordinanza

Ordinanza n. 1732/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 229/2024.

Giustizia amministrativa202402757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 229/2024, relativa al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità nei confronti della banca per una pratica commerciale asseritamente aggressiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Autorità ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 229/2024. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi d’appello. Il Consiglio di Stato rileva che il provvedimento sanzionatorio ha richiamato in più punti dichiarazioni rese dai clienti circa il carattere aggressivo della pratica commerciale contestata alla banca e ritiene che tali dichiarazioni svolgano un ruolo importante nell’accertamento dell’aggressività della pratica.

La decisione

Il Consiglio di Stato dispone un’integrazione istruttoria, ordinando all’Autorità appellante di depositare entro il 17 aprile 2026 i documenti espressamente citati nel provvedimento sanzionatorio e contenenti le dichiarazioni dei clienti, individuati nei documenti nn. 1, 17, 18, 25, 82, 83, 84, 85 e 227, nonché ogni ulteriore eventuale atto procedimentale contenente dichiarazioni dei clienti rilevanti rispetto all’aggressività della pratica commerciale. La causa non viene definita nel merito; il fascicolo viene trasmesso al Presidente titolare di sezione per la fissazione dell’udienza di merito in prosecuzione. Non è indicata una statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando le dichiarazioni dei clienti sono richiamate dal provvedimento sanzionatorio come elementi rilevanti per accertare l’aggressività di una pratica commerciale, il giudice d’appello può disporre l’acquisizione degli atti che le contengono per verificare adeguatamente la base istruttoria della decisione amministrativa.
  • In un giudizio d’appello non definito nel merito, qualora la documentazione richiamata nel provvedimento impugnato sia necessaria per la decisione, il giudice può ordinare alla parte che ne dispone il deposito entro un termine stabilito, rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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