Cassazione Civile, Ordinanza n. 19799/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda una servitù di passaggio su una striscia di terreno appartenente ai convenuti e funzionale all’accesso di un mappale di proprietà della società attrice. In un precedente giudizio era stata respinta la domanda di usucapione proposta dagli odierni ricorrenti; successivamente la società ha promosso actio confessoria servitutis per far accertare il diritto di passaggio, ottenere la cessazione delle turbative, la rimozione di una struttura metallica collocata nel 1969 sulla porzione di strada e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto la servitù estinta per non uso ventennale. La Corte d’appello ha invece accolto la domanda, ritenendo che il precedente giudizio non avesse formato giudicato sul mancato uso della servitù, che il materiale probatorio di quel giudizio dimostrasse l’esercizio del passaggio sino agli inizi degli anni ’90 e che la domanda riconvenzionale del 2003 avesse interrotto la prescrizione estintiva. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che la sentenza precedente non avesse accertato l’esercizio del passaggio; 2) violazione delle norme sulla prescrizione della servitù e sulla sua interruzione, assumendo che il termine dovesse decorrere dal 1969, data di costruzione dell’opera impeditiva; 3) omesso esame del fatto decisivo consistente nell’impedimento totale del passaggio dal 1969; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria per mancato esperimento della negoziazione assistita; 5) motivazione apparente e violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno, per mancata indicazione del pregiudizio concreto e dei criteri di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta l’esclusione del giudicato esterno, legittimo l’uso del materiale probatorio del precedente giudizio come prova atipica, infondata la censura sulla prescrizione della servitù e corretta la decisione sull’improcedibilità, poiché la domanda risarcitoria era accessoria alle azioni reali soggette a mediazione obbligatoria. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la motivazione sulla liquidazione equitativa del danno era meramente apparente e tautologica, perché non indicava alcun criterio concreto di quantificazione né gli elementi posti a base del quantum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sul risarcimento del danno, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato formale ed esterno dedotto dai ricorrenti
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale
art. 1073 c.c.
norma sulla prescrizione estintiva delle servitù per non uso ventennale
art. 2943 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di interruzione della prescrizione
art. 2945 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di effetti dell’interruzione della prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità
art. 3 d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014
richiamato in tema di negoziazione assistita obbligatoria per domande di pagamento sotto soglia, esclusa nei casi soggetti a mediazione obbligatoria
art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010
le azioni reali su diritti reali erano soggette a mediazione obbligatoria; la domanda risarcitoria accessoria segue il medesimo regime procedurale
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa richiede comunque l’indicazione dei criteri seguiti e non può ridursi a decisione arbitraria
art. 2056 c.c.
richiamato per il criterio di liquidazione del danno risarcibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra vizio denunciabile in cassazione
art. 115 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove
art. 702-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla forma introduttiva del giudizio
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
richiamato come disciplina della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di diritti reali
Massime di principio
- Il giudicato esterno non può essere invocato se la precedente sentenza non ha contenuto una statuizione espressa sul punto che si pretende coperto da autorità di cosa giudicata; il mero richiamo probatorio in motivazione non equivale a decisione sul diritto.
- Il giudice di merito può utilizzare come prova atipica il materiale istruttorio formato in un precedente giudizio tra le stesse parti, purché non vi sia divieto di legge e il materiale sia ritenuto idoneo a fondare il convincimento.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa del compendio istruttorio; la censura deve investire un fatto storico realmente omesso, non singoli elementi probatori.
- La prescrizione estintiva di una servitù per non uso va valutata sulla base dell’effettivo mancato esercizio del diritto; se il passaggio è stato accertato fino a un certo momento, il termine decorre da quell’ultima utilizzazione e può essere interrotto da un atto giudiziale idoneo.
- La domanda risarcitoria accessoria a un’azione reale soggetta a mediazione obbligatoria non è assoggettata autonomamente alla negoziazione assistita se la controversia rientra nell’ambito dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
- La liquidazione equitativa del danno non può essere meramente tautologica o arbitraria: il giudice deve indicare, almeno sinteticamente, i criteri concreti e gli elementi fattuali che sorreggono la determinazione del quantum.
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