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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15902/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che, in sede di appello avverso modifica della misura cautelare (custodia cautelare sostituita con arresti domiciliari dell'11.7.2025), aveva autorizzato parzialmente il ricorrente a convivere con il proprietario Sanetti Dario e ad allontanarsi temporaneamente in determinati giorni/ore. Il ricorrente deduce cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata valutazione concreta e personalizzata delle circostanze (tempo trascorso, assenza di pericolo, modestia dei fatti); (2) violazione degli artt. 275 e 285 c.p.p. per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura; (3) omissione di valutazione del sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari; (4) mancata considerazione degli elementi favorevoli (assenza di struttura organizzata per lo spaccio, ecc.); (5) omissione nella valutazione della richiesta di sostituzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti fossero nuovi, generici e privi di interesse dato che le richieste principali (convivenza con Sanetti e allontanamenti temporanei) erano state già accolte dal giudice di appello; inoltre il gravame cautelare deve limitarsi a valutare l'esistenza di elementi di novità e non a riesaminare integralmente le condizioni di applicabilità della misura. Per tali ragioni è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 04/02/2026.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 5

    non riportata testualmente nel provvedimento

    Norma che disciplina il reato contestato (traffico/illegale di sostanze stupefacenti); il provvedimento indica che il fatto era stato riqualificato in sede di condanna di primo grado ai sensi di tale disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 292

    non riportata testualmente nel provvedimento

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi fosse un'efficace contestazione del riepilogo operato dal giudice di appello e che i nuovi motivi fossero in realtà proposti per la prima volta, rendendoli inammissibili

  • Codice di procedura penale, artt. 275 e 285

    non riportate testualmente nel provvedimento

    Riferiti dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha spiegato che in sede di gravame cautelare il riesame è limitato a verificare la presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro, non a un nuovo esame pieno della misura

  • Codice di procedura penale, art. 616

    non riportata testualmente nel provvedimento

    Norma invocata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse ragione di considerare il ricorso presentato con colpa

  • Giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995 Rv.201863; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv.270627)

    citazioni di massime giurisprudenziali

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare la regola secondo cui in sede di appello cautelare il giudice deve limitarsi a valutare l'esistenza di elementi di novità e, inoltre, l'onere di specifica confutazione del riepilogo dei motivi di gravame

Massime di principio

  • In sede di gravame cautelare (tribunale del riesame) il sindacato sul provvedimento impugnato è limitato: il giudice deve verificare l'esistenza di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o l'esigenza cautelare, e non riesaminare integralmente le condizioni di applicabilità della misura
  • Motivi nuovi o non specificamente confutati rispetto al riepilogo effettuato nel provvedimento impugnato possono essere considerati come proposti per la prima volta in cassazione e quindi tardivi/inammissibili
  • Se la richiesta principale dell'interessato è stata accolta in sede di appello, la mancanza di interesse per ulteriori impugnazioni può portare all'inammissibilità del ricorso
  • La mera deduzione personale o valutazioni non sottoposte agli organi competenti non sono sufficienti a dimostrare il sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari; sono necessari elementi concreti e documentati
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebito delle spese processuali e, in casi valutati equitativamente, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende

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