Sentenza n. 5481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale attuativa del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, nella parte in cui dispone lo spostamento definitivo del posteggio fisso da Viale Giulio Cesare a Via Barletta, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno contestato la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delocalizzazione definitiva del posteggio fisso destinato al commercio su area pubblica. Hanno dedotto la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo che Roma Capitale non avrebbe adeguatamente consentito il confronto né sulla permanenza in Viale Giulio Cesare né sulla scelta di Via Barletta quale sede definitiva. Hanno inoltre denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3, della D.A.C. 118/2025, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei presupposti. In particolare, hanno sostenuto che le ragioni poste a fondamento dello spostamento dei posteggi a rotazione, collocati su fasce di sosta o carreggiata, non potessero essere estese al loro posteggio fisso, situato sul marciapiede, e che Via Barletta fosse inidonea perché collocata davanti a una caserma dei Carabinieri e tale da ostacolare il passaggio dei mezzi di sicurezza. Hanno infine lamentato l’omessa pronuncia del TAR sulle censure relative alla ricollocazione in Via Barletta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In via preliminare, ha attribuito rilievo dirimente alla circostanza che la concessione relativa al posteggio fisso di Viale Giulio Cesare era scaduta ex lege il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 214/2023. La proroga tecnica relativa alla nuova postazione di Via Barletta non ha modificato tale situazione giuridica, essendo stata disposta nelle more delle procedure di gara pubbliche. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non provata la violazione delle garanzie procedimentali, alla luce delle plurime allegazioni relative alle diverse fasi del procedimento e delle Conferenze di Servizi convocate dall’amministrazione. Ha inoltre escluso la sussistenza di vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento idonei a giustificare il sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata nell’attività di pianificazione generale del commercio su area pubblica. La pianificazione aveva considerato interessi generali riferiti alla legalità, alla sicurezza, alla mobilità urbana e al decoro, sicché la posizione individuale delle appellanti non poteva sottrarsi alle finalità generali del riordino. Le doglianze sull’inidoneità di Via Barletta sono state ritenute indimostrate e contraddette dal fatto che le appellanti avevano svolto regolarmente l’attività nella nuova postazione per oltre un anno. Le spese della fase d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 l. 214/2023
La disposizione è stata applicata nel senso che la concessione relativa al posteggio per il commercio su area pubblica era scaduta ex lege il 31 dicembre 2025.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione procedimentale risultano rispettate quando l’attività di riordino e pianificazione è preceduta da un’articolata istruttoria e da Conferenze di Servizi, anche se il privato contesta l’ampiezza del confronto individuale.
art. 9, commi 2 e 3, D.A.C. 118/2025
La norma è stata invocata dalle appellanti, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma da parte del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La scadenza ex lege di una concessione di posteggio per il commercio su area pubblica esclude la possibilità di pretendere la conservazione della collocazione originaria, salva la valutazione della legittimità degli atti di pianificazione e riorganizzazione adottati dall’amministrazione.
- Le scelte di pianificazione generale del commercio su area pubblica, fondate su esigenze di legalità, sicurezza, mobilità urbana e decoro, appartengono alla discrezionalità tecnica e amministrativa dell’ente locale e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei presupposti.
- La partecipazione procedimentale può ritenersi adeguatamente garantita quando il riordino delle postazioni commerciali sia preceduto da un’articolata istruttoria e da Conferenze di Servizi nelle quali siano esaminati gli interessi pubblici rilevanti, senza che ogni titolare di posteggio debba necessariamente ottenere un confronto individuale idoneo a paralizzare la pianificazione generale.
- La titolarità di un posteggio fisso non sottrae il concessionario agli effetti di una pianificazione generale motivata da esigenze collettive, quando la scelta amministrativa non riguardi esclusivamente la sua posizione individuale ma l’assetto complessivo delle postazioni commerciali.
- Le contestazioni sull’inidoneità della nuova collocazione devono essere supportate da elementi probatori concreti; prospettazioni indimostrate, soprattutto se contraddette dall’effettivo svolgimento dell’attività nella nuova sede per un periodo significativo, non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità della scelta pianificatoria.
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