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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - contributi previdenziali e sanzioni per violazione codice della strada - rientrano nella competenza del giudice ordinario - tributi erariali - intervenute prescrizione - atti o fatti interruttivi - onere della prova - incombe al concessionario - canone abbonamento Rai e diritti annuali di iscrizione nei registri CCIA - prescrizione applicabile- è quella quinquennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie relativamente ai contributi previdenziali e alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e, dall’altro, l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari e degli altri importi richiesti. Il concessionario avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e la tempestiva notificazione di atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

Le Commissioni Tributarie sono state ritenute prive di giurisdizione sulle pretese relative ai contributi previdenziali e alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che devono essere devolute al giudice ordinario competente. Per i tributi erariali, in assenza di prova di atti o fatti interruttivi fornita dal concessionario, l’intimazione è stata considerata tardiva e i relativi crediti prescritti: il termine è decennale per le imposte dirette e quinquennale per le imposte indirette, i tributi locali e le sanzioni. È stato inoltre ritenuto quinquennale il termine di prescrizione applicabile al canone Rai e ai diritti annuali camerali, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata.

Norme richiamate

  • Norme sulla giurisdizione tributaria

    Le controversie riguardanti contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non rientrano nella giurisdizione tributaria, ma in quella del giudice ordinario.

  • Disciplina della prescrizione dei tributi erariali

    Il termine di prescrizione è stato individuato in dieci anni per le imposte dirette e in cinque anni per le imposte indirette, i tributi locali e le sanzioni, salvo validi atti interruttivi.

  • Disciplina della prescrizione delle obbligazioni periodiche

    Il canone Rai e i diritti annuali di iscrizione nei registri delle Camere di commercio sono soggetti a prescrizione quinquennale perché costituiscono obbligazioni periodiche o di durata, con prestazioni ripetute annualmente e non autonomamente valutabili.

Massime di principio

  • Prima di esaminare la prescrizione occorre verificare la giurisdizione: contributi previdenziali e sanzioni stradali devono essere contestati davanti al giudice ordinario, non davanti al giudice tributario.
  • Quando viene eccepita la prescrizione, spetta all’agente della riscossione dimostrare l’esistenza e la regolare notificazione di atti interruttivi tempestivi; in mancanza, il credito può essere dichiarato prescritto.
  • Il termine applicabile dipende dalla natura del credito: in generale dieci anni per le imposte dirette e cinque anni per imposte indirette, tributi locali, sanzioni e obbligazioni periodiche.
  • Per canoni e diritti dovuti con cadenza annuale, come il canone Rai e i diritti camerali, la natura periodica comporta normalmente l’applicazione della prescrizione quinquennale.
  • La verifica della prescrizione richiede il calcolo del tempo trascorso dalla scadenza del debito o dall’ultimo atto validamente notificato, considerando esclusivamente atti idonei a interrompere il termine.

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