Cassazione Civile, Ordinanza n. 01560/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini tra fondi limitrofi, con richiesta di apposizione dei termini e di rilascio dell'area occupata, oltre che di accertamento negativo di una pretesa servitù di passaggio di fatto e di arretramento di un cancello. Il Tribunale aveva ritenuto certo il confine, individuandolo nel muretto di delimitazione esistente al piano terra del fabbricato della parte attrice, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 950 c.c. e rigettando le altre domande. In appello, la decisione era stata confermata. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: 1) ultrapetizione sulle spese del primo grado, perché la Corte d'appello aveva riformato il capo sulle spese condannandola alla refusione in favore della controparte senza che questa avesse proposto appello incidentale; 2) erroneità del rigetto delle domande di confine, perché il giudice di merito aveva valorizzato in modo decisivo lo stato di fatto esistente e la presenza della recinzione, trascurando che il consulente tecnico aveva ricostruito il confine in base a mappe catastali, tipo di frazionamento e rilievi in loco, rilevando che il pilastro del cancello dei convenuti insisteva nell'area sottostante la proiezione verticale di piani aggettanti del fabbricato della ricorrente. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che, nell'azione di regolamento di confini, il giudice di merito non può prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle proprietà contigue, poiché essi costituiscono la base primaria per risolvere l'incertezza; solo in caso di mancanza o insufficienza delle indicazioni desumibili dai titoli si può ricorrere ad altri mezzi di prova e, in ultima analisi, alle mappe catastali. La Corte d'appello aveva invece attribuito rilievo dirimente alla mera esistenza di una recinzione, invertendo l'ordine di rilevanza tra situazione di fatto e realtà giuridica.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve anzitutto esaminare i titoli di provenienza delle proprietà confinanti; i dati fattuali e catastali hanno rilievo solo sussidiario, quando i titoli non offrano indicazioni sufficienti.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore in sede camerale può essere condivisa o disattesa dal collegio; nel caso concreto il collegio ha condiviso solo in parte la proposta, accogliendo un motivo e assorbendo l'altro.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. la base probatoria primaria è costituita dai titoli di acquisto delle parti; la situazione di fatto non può essere assunta come criterio decisivo se non dopo aver verificato se i titoli consentano di individuare il confine.
- La presenza di una recinzione o di un muretto di delimitazione non basta, di per sé, a escludere l'incertezza del confine quando non sia stata prima svolta la necessaria indagine sui titoli di provenienza.
- Le mappe catastali e gli altri rilievi tecnici hanno natura sussidiaria e possono essere utilizzati solo in difetto o insufficienza delle indicazioni ricavabili dai titoli.
- Nel giudizio di appello, il capo sulle spese può essere modificato d'ufficio solo se vi è riforma, anche parziale, della sentenza impugnata; se la decisione di merito è confermata, occorre uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
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