Cassazione Civile, Ordinanza n. 30174/2025 del 15/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura fallimentare di una società nei confronti della banca presso cui la società aveva contratto un mutuo chirografario garantito da fideiussione e da pegno su libretto di deposito. La curatela chiedeva di dichiarare inefficaci alcune rimesse effettuate nel semestre anteriore al fallimento per complessivi euro 207.690,50, sostenendo che fossero pagamenti preferenziali in un contesto di decozione. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello aveva ritenuto inefficaci i pagamenti, escludendo che il pegno fosse irregolare e affermando la sussistenza della scientia decoctionis della banca sulla base di elementi indiziari (andamento negativo dei conti, visura Cerved, pregressi pignoramenti). La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 67, comma 4, l. fall. e 1851 c.c., sostenendo che il pegno dovesse qualificarsi come pegno irregolare, con conseguente sottrazione alla revocatoria, e che comunque la società fosse in mora; 2) violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione della scientia decoctionis come presuntiva e atomistica; 3) violazione dell'art. 1936 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la fideiussione prevedeva la reviviscenza della garanzia in caso di revoca dei pagamenti e quindi doveva operare anche nel giudizio revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione data dalla corte territoriale al pegno, osservando che la facoltà della banca di disporre del libretto era condizionata al previo inadempimento delle obbligazioni garantite, presupposto non ricorrente nella specie, essendosi trattato di estinzione anticipata del mutuo e non di escussione per inadempimento; pertanto non si trattava di pegno irregolare, né la censura poteva tradursi in una diversa lettura dei fatti e delle clausole contrattuali. Quanto alla scientia decoctionis, ha affermato che la valutazione degli indizi e la loro sintesi complessiva spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate, non potendo la parte limitarsi a contrapporre una lettura diversa delle risultanze. Sul terzo motivo ha rilevato che la corte d'appello aveva accertato, in fatto, che la fideiussione garantiva l'adempimento dell'obbligazione principale e non la restituzione conseguente a inefficacia ex art. 67 l. fall.; la doglianza mirava solo a una rivalutazione del contenuto della garanzia. Le spese sono state poste a carico della banca nei confronti della procedura fallimentare, mentre sono state compensate nei rapporti con il fideiussore. È stata inoltre esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
Disciplina l'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto; la corte conferma che i pagamenti possono essere dichiarati inefficaci ove ricorrano i presupposti di legge e la scientia decoctionis del creditore.
art. 67, comma 4, l. fall.
Richiamato dalla banca per escludere la revocabilità del pegno irregolare; la corte ribadisce che l'esenzione opera solo quando la banca abbia una immediata facoltà di disposizione del deposito costituito in garanzia.
art. 1851 c.c.
Il pegno su deposito bancario è qualificabile come irregolare solo se la banca può disporre immediatamente delle somme; in mancanza di tale facoltà condizionata, la garanzia non sfugge alla revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito né di trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione delle clausole contrattuali e delle circostanze concrete.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede specifica deduzione del fatto decisivo e della sua discussione processuale; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di prova della scientia decoctionis, ma la corte ribadisce che la valutazione degli elementi indiziari è rimessa al giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni richiedono la selezione e valutazione degli indizi da parte del giudice, che ne apprezza la gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva va costruita con valutazione analitica e poi complessiva degli indizi; la censura è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti.
art. 1936 c.c.
La fideiussione garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale; la sua operatività non viene estesa, in assenza di specifica diversa pattuizione accertata in fatto, alla condanna derivante da revocatoria fallimentare.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede mala fede o colpa grave, non ravvisabili nella mera soccombenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il pegno costituito su un libretto di deposito bancario è sottratto alla revocatoria fallimentare solo quando il contratto attribuisca alla banca un'immediata e incondizionata facoltà di disporre delle somme; se la facoltà è subordinata al previo inadempimento, la garanzia non è pegno irregolare.
- La qualificazione del pegno come regolare o irregolare dipende dall'interpretazione della clausola contrattuale e dall'accertamento dei presupposti concreti previsti dalla pattuizione; tale accertamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione.
- La prova della scientia decoctionis può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve prima vagliare singolarmente gli indizi e poi valutarli complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura mira solo a ottenere una diversa lettura di risultanze già valutate dal giudice di merito; è necessario indicare specificamente il fatto storico decisivo e la sua effettiva discussione processuale.
- La fideiussione, salvo diversa pattuizione accertata in fatto, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale e non si estende automaticamente alle restituzioni conseguenti alla revocatoria fallimentare.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente; la semplice proposizione di un ricorso infondato non basta.
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