Sentenza del 23/04/2018 n. 1873 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica - Onere probatorio - Dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto che effettua gli interventi di riqualificazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione IRPEF per spese relative a interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in base a un'interpretazione restrittiva espressa nella Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008, che il soggetto che sostiene le spese dovesse anche utilizzare direttamente l'immobile interessato dagli interventi. Il giudice ha escluso che tale requisito risulti dalla disciplina applicabile: non è necessario che il sostenitore della spesa coincida con l'utilizzatore dell'immobile.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. È stato riconosciuto che la detrazione può spettare anche al soggetto che sostiene le spese senza utilizzare direttamente l'immobile, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa per l'agevolazione. L'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione è stata ritenuta non conforme alla finalità della disciplina, volta a incentivare gli interventi di riqualificazione energetica indipendentemente dal tipo di immobile e dal rapporto del soggetto con esso.
Norme richiamate
Disciplina delle detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica
La disciplina non richiede che il soggetto che sostiene le spese sia anche l'utilizzatore dell'immobile. La detrazione è collegata alla realizzazione dell'intervento agevolabile e al sostenimento della spesa, nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/E del 1° agosto 2008
L'interpretazione secondo cui il beneficiario della detrazione deve necessariamente utilizzare l'immobile è stata ritenuta eccessivamente restrittiva e non coerente con la ratio incentivante della normativa.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali finalizzate alla riqualificazione energetica, non si può introdurre per via interpretativa un requisito ulteriore non previsto espressamente dalla legge, come l'obbligo per il contribuente di utilizzare personalmente l'immobile.
- La spettanza della detrazione va valutata principalmente in relazione al sostenimento documentato della spesa, alla realizzazione di un intervento agevolabile e al rispetto degli adempimenti richiesti, non necessariamente all'uso diretto dell'immobile.
- Quando una norma fiscale ha una chiara finalità incentivante, le disposizioni devono essere interpretate in modo coerente con tale finalità, evitando limitazioni non esplicitamente stabilite dal legislatore.
- La decisione non elimina la necessità di dimostrare gli altri requisiti dell'agevolazione, tra cui l'effettivo pagamento, la corretta documentazione, la riferibilità della spesa al contribuente e il rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti.
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