Cassazione Penale, Sentenza n. 16977/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per due motivi: 1) nullità del consenso alla richiesta di applicazione della pena perché il modulo era sottoscritto da un vice procuratore onorario privo dei poteri di legge per procedere in materia di stupefacenti; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione alla "fattispecie di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/90 e omessa motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte rileva che, pur non essendo il vice procuratore onorario legittimato a prestare consenso in procedimenti non rientranti nelle ipotesi dell'art. 17 d.lgs. 116/2017, la censura non poteva essere proposta in cassazione avverso sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, perché l'art. 448 comma 2‑bis c.p.p. limita i motivi di cassazione consentiti. Sul secondo motivo la Corte ritiene che non risulta un errore manifesto di qualificazione: la doglianza è generica e priva di elementi probatori idonei a mostrare l'evidente eccentricità della qualificazione. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; contesto procedurale nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale sostanziale relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti, contestata agli imputati.
art. 17 d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116
"Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ... il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto ...; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ...; d) nei procedimenti in camera di consiglio ..." (terzo comma) e: "Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ..." (quarto comma).
Limita i poteri del vice procuratore onorario: può agire per delega in specifiche ipotesi tassative; non è legittimato a prestare consenso in procedimenti diversi (es. procedimenti per i quali è prevista udienza preliminare), salvo diversa delega e competenza espressa.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; di conseguenza molte censure procedurali non sono ammissibili in Cassazione.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica la nullità a regime intermedio per violazioni relative alla partecipazione necessaria della parte pubblica; tale nullità deve essere tempestivamente dedotta secondo i termini processuali.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali devono essere esercitate le eccezioni e dedotte le nullità, a pena di decadenza; utile per valutare la tempestività dell'impugnazione di vizi di partecipazione del PM.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende quando la Corte ritiene che non siano sussistenti giustificazioni per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicata per imporre €3.000,00 a ciascun ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpevolezza dei ricorrenti nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; giustifica l'applicazione dell'onere economico quando non si ravvisano elementi che escludano colpa nella scelta di proporre l'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la Corte di Cassazione ammette ricorso solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448 comma 2‑bis; molte censure procedurali non sono pertanto valutabili in Cassazione.
- La mancata legittimazione del vice procuratore onorario a prestare consenso è una nullità "a regime intermedio" relativa alla partecipazione del pubblico ministero e va eccepita tempestivamente nei termini processuali (art. 182 c.p.p.); non è efficace sollevare tale questione in cassazione contro una sentenza di patteggiamento salvo che il vizio attenga all'effettiva espressione della volontà dell'imputato.
- Per ottenere la derubricazione o la revisione della qualificazione giuridica in cassazione è necessario dimostrare un errore manifesto della qualificazione, ossia una palese e incontestabile discrepanza tra imputazione e ricostruzione fattuale; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Se si contesta la legittimità dell'atto del pubblico ministero (es. mancanza di delega), la via corretta è sollevare l'eccezione in primo grado o nel termine processuale previsto, eventualmente con i rimedi ordinari previsti per le nullità, piuttosto che limitarsi alla doglianza in cassazione.
- Quando si valuta di impugnare una sentenza concordata, conservare e produrre documentazione chiara sull'effettiva volontà dell'imputato e su eventuali deleghe o poteri del PM è cruciale: la Cassazione verifica soprattutto la congruenza tra richiesta delle parti e contenuto della sentenza e l'effettiva manifestazione della volontà dell'imputato.
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