Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16977/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per due motivi: 1) nullità del consenso alla richiesta di applicazione della pena perché il modulo era sottoscritto da un vice procuratore onorario privo dei poteri di legge per procedere in materia di stupefacenti; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione alla "fattispecie di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/90 e omessa motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte rileva che, pur non essendo il vice procuratore onorario legittimato a prestare consenso in procedimenti non rientranti nelle ipotesi dell'art. 17 d.lgs. 116/2017, la censura non poteva essere proposta in cassazione avverso sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, perché l'art. 448 comma 2‑bis c.p.p. limita i motivi di cassazione consentiti. Sul secondo motivo la Corte ritiene che non risulta un errore manifesto di qualificazione: la doglianza è generica e priva di elementi probatori idonei a mostrare l'evidente eccentricità della qualificazione. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; contesto procedurale nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale sostanziale relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti, contestata agli imputati.

  • art. 17 d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116

    "Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ... il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto ...; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ...; d) nei procedimenti in camera di consiglio ..." (terzo comma) e: "Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ..." (quarto comma).

    Limita i poteri del vice procuratore onorario: può agire per delega in specifiche ipotesi tassative; non è legittimato a prestare consenso in procedimenti diversi (es. procedimenti per i quali è prevista udienza preliminare), salvo diversa delega e competenza espressa.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; di conseguenza molte censure procedurali non sono ammissibili in Cassazione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica la nullità a regime intermedio per violazioni relative alla partecipazione necessaria della parte pubblica; tale nullità deve essere tempestivamente dedotta secondo i termini processuali.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini entro i quali devono essere esercitate le eccezioni e dedotte le nullità, a pena di decadenza; utile per valutare la tempestività dell'impugnazione di vizi di partecipazione del PM.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende quando la Corte ritiene che non siano sussistenti giustificazioni per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicata per imporre €3.000,00 a ciascun ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpevolezza dei ricorrenti nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; giustifica l'applicazione dell'onere economico quando non si ravvisano elementi che escludano colpa nella scelta di proporre l'impugnazione.

Massime di principio

  • Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la Corte di Cassazione ammette ricorso solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448 comma 2‑bis; molte censure procedurali non sono pertanto valutabili in Cassazione.
  • La mancata legittimazione del vice procuratore onorario a prestare consenso è una nullità "a regime intermedio" relativa alla partecipazione del pubblico ministero e va eccepita tempestivamente nei termini processuali (art. 182 c.p.p.); non è efficace sollevare tale questione in cassazione contro una sentenza di patteggiamento salvo che il vizio attenga all'effettiva espressione della volontà dell'imputato.
  • Per ottenere la derubricazione o la revisione della qualificazione giuridica in cassazione è necessario dimostrare un errore manifesto della qualificazione, ossia una palese e incontestabile discrepanza tra imputazione e ricostruzione fattuale; argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • Se si contesta la legittimità dell'atto del pubblico ministero (es. mancanza di delega), la via corretta è sollevare l'eccezione in primo grado o nel termine processuale previsto, eventualmente con i rimedi ordinari previsti per le nullità, piuttosto che limitarsi alla doglianza in cassazione.
  • Quando si valuta di impugnare una sentenza concordata, conservare e produrre documentazione chiara sull'effettiva volontà dell'imputato e su eventuali deleghe o poteri del PM è cruciale: la Cassazione verifica soprattutto la congruenza tra richiesta delle parti e contenuto della sentenza e l'effettiva manifestazione della volontà dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.