Ordinanza n. 859/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del Comune di Piano di Sorrento - II Settore - Sportello Unico Attività Produttive prot. n. 3097/2026 del 3 febbraio 2026, di revoca della SCIA per variazione soggetti prot. n. 020075 del 7 agosto 2017 e SCIA prot. n. 011497 del 15 maggio 2017 e, per l’effetto, d’interruzione dell’attività di bed&breakfast; b) di ogni altro precedente susseguente o comunque connesso, tra cui la nota SUAP prot. n. 0960 del 15 gennaio 2026, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle SCIA relative alla variazione dei soggetti e all'esercizio dell'attività di bed&breakfast, con conseguente interruzione dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (gestori attività ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del SUAP comunale che ha revocato le SCIA presentate nel 2017 e disposto, per l'effetto, l'interruzione dell'attività di bed&breakfast. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sviluppa una valutazione specifica dei singoli vizi, limitandosi alla decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento comunale impugnato. La decisione è stata assunta, nelle more degli approfondimenti propri della fase di merito, sulla base del bilanciamento dei contrapposti interessi: in assenza di sostanziali controindicazioni, è stato ritenuto prevalente l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione dell'attività economica esercitata dal 2017. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 5 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo; il testo non specifica ulteriormente la valutazione dei presupposti del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando non emergano sostanziali controindicazioni, l'interesse alla prosecuzione di un'attività economica esercitata da tempo può prevalere, nel bilanciamento degli interessi, sull'interesse pubblico sotteso a un provvedimento di interruzione dell'attività, salva la necessità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato quando il bilanciamento degli interessi giustifichi la conservazione provvisoria della situazione preesistente fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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