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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale; b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta; c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione; d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 18/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione; e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento; f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10; g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta; h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti; i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024; j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse; k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione; m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per otto posti di Specialista Avvocato, con attribuzione alla ricorrente di 18/30 nella prova scritta e mancata ammissione alla prova orale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva pubblica indetta da ARIF Puglia per la copertura di otto posti di Specialista Avvocato, contestando anzitutto il punteggio di 18/30 attribuito alla prova scritta, ritenuto erroneo e non coerente con la traccia e con i criteri fissati dalla Commissione. Ha inoltre censurato la griglia finale, l'identità dei voti espressi dai Commissari, gli esiti della prova scritta, la valutazione dei titoli e dei curricula, i punteggi delle prove orali e la calendarizzazione delle stesse, nonché i verbali della Commissione, la nomina dei suoi componenti, il bando e gli atti presupposti. Sono stati dedotti anche profili relativi alla mancata o irregolare acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi dei Commissari e alla violazione degli obblighi previsti dalla disciplina sui concorsi pubblici, sul pubblico impiego, sull'anticorruzione, sul comportamento dei dipendenti pubblici e dall'art. 51 c.p.c. La ricorrente ha chiesto cautelarmente l'attribuzione del punteggio di 21/30, soglia di sufficienza, o comunque l'ammissione alla prova orale. Il giudizio vedeva costituite ARIF e Regione Puglia, mentre altri candidati risultavano non costituiti o intervenuti ad opponendum.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha ammesso con riserva la ricorrente alle prove orali. La decisione cautelare richiama le censure dedotte, il precedente decreto monocratico che aveva già ammesso con riserva il candidato alle prove orali e la successiva convocazione disposta da ARIF per il 24 marzo 2026. Tali circostanze hanno condotto il Collegio a confermare il decreto monocratico e ad accogliere la domanda cautelare, senza definire nel merito la legittimità della valutazione della prova scritta, degli atti della Commissione o degli ulteriori provvedimenti impugnati. È stata fissata la pubblica udienza del 15 aprile 2026 per la trattazione del merito, anche in considerazione della rinuncia ai termini a difesa dichiarata dalle parti. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva alle prove orali.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente in relazione agli obblighi della Commissione esaminatrice nella procedura concorsuale.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato tra i parametri normativi dedotti in materia di pubblico impiego e procedure concorsuali.

  • l. 190/2012

    Richiamata con riferimento agli obblighi anticorruzione e ai profili di incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti della Commissione.

  • d.P.R. 62/2013

    Richiamato con riferimento agli obblighi di comportamento e ai conflitti di interesse dei componenti della Commissione.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato quale parametro relativo alle ipotesi di astensione e incompatibilità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare di una procedura concorsuale, il giudice amministrativo può ammettere con riserva il candidato alla prova orale senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del punteggio attribuito nella prova scritta e sugli ulteriori atti della procedura.
  • La convocazione del candidato alla prova orale da parte dell'amministrazione, successiva a un'ammissione cautelare già disposta con decreto monocratico, costituisce presupposto per la conferma collegiale della misura cautelare, quando permanga la necessità di preservare l'utilità della partecipazione alla procedura nelle more del giudizio di merito.
  • L'ammissione con riserva alla prova orale non attribuisce definitivamente il punteggio richiesto dal candidato e non comporta l'accertamento della sua idoneità, lasciando impregiudicata la valutazione di merito delle censure contro la correzione della prova scritta e contro gli atti concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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