Sentenza n. 89/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’esecuzione del (e l’esatta ottemperanza al) giudicato formatosi sulla sentenza inter partes di codesto On.le T.A.R. Puglia Lecce, Sezione Prima, n. 1045/2024, resa a definizione del giudizio ivi iscritto al n. 731/2023 r.g., pubblicata in data 04 ottobre 2024, notificata in data 07 ottobre 2024 e non appellata; con conseguente condanna della Regione Puglia alla sollecita esecuzione dei dicta portati dalla predetta sentenza inter partes n. 1045/2024; nonché per la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a. per l’ipotesi di (denegata) perdurante inottemperanza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 18/04/2025: per l’accertamento e declaratoria di nullità ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. ovvero, ove del caso con conversione del rito: -dell’atto dirigenziale (A.D.) n. 104 del 21/02/2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia (trasmesso alla Meridiem s.r.l. con nota pec prot. n.107097/2025 del 27/02/2025), recante a oggetto “Esecuzione della Sentenza del Tar Lecce n. 1045/2024 per mancato appello”; - del “Rende Noto prot. n. 61309 del 04.02.2025” (pubblicato nel BURP n. 13 del 13/02/2025 e mai in precedenza comunicato alla Meridiem s.r.l.), richiamato nel suddetto A.D. n. 104/2025; - solo ove occorra e in quanto richiamate nell’A.D. n. 104/2025, della nota dell’Avvocatura regionale prot. n. 0486091/2024 del 07/10/2024 e della nota di riscontro del Servizio Amministrazione del Patrimonio n. 581898 del 25/11/2024, nonché dell’ulteriore nota regionale prot. n. 185488/2025 del 08/04/2025; -di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 20/06/2025: per l’accertamento e declaratoria di nullità ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. ovvero, ove del caso con conversione del rito, per l’annullamento ex comb. disp. art. 21-octies L. n. 241/1990 e art. 29 c.p.a. -dell’Atto Dirigenziale (A.D.) n. 299 del 13/05/2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia (trasmesso alla Meridiem s.r.l. con nota pec prot. n. 253474/2025 del 14/05/2025), recante a oggetto «Bene immobile appartenente al demanio della Regione Puglia-Ramo Ferroviario, denominato “Casa Cantoniera in Gallipoli (LE)” censito al FG. 46 P.LLA 1105 SUB 1. Approvazione avviso pubblico per la presentazione di offerte per la concessione migliorativa»; - dell’“Avviso pubblico” approvato con tale A.D. n. 299/2025 e ad esso materialmente allegato; - solo ove occorrer possa, di tutti gli allegati al ridetto A.D. n. 299/2025 e, segnatamente, della c.d. “Relazione tecnico descrittiva dell’immobile Casa cantoniera al km 053+348 della linea F.S.E. Lecce - Gallipoli, sita in Gallipoli (LE) e censita nel NCEU Fg. 46, P.lla 1105 sub. 1” e dello “Schema di contratto di Concessione Migliorativa”, nonché delle osservazioni al Rende Noto del 04/02/2025 presentate dalla Dirigente del Settore 3 della Città di Gallipoli (richiamate nello stesso A.D. e già versate in atti dalla Difesa comunale in allegato alla relativa memoria di costituzione depositata in data 10/05/2025); -di tutti quinti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 04/11/2025: per l’accertamento e la declaratoria di nullità, ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a., ovvero, ove del caso con conversione del rito, per l’annullamento, ex comb. disp. art. 21-octies L. n. 241/1990 e art. 29 c.p.a. -dell’Atto Dirigenziale (A.D.) n. 465 del 31/07/2025 (conosciuto, mediante notifica, in data 05/08/2025) a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia, recante a oggetto «CIG: B6D62849D0 Procedura di gara aperta per la Concessione migliorativa di Bene immobile appartenente al demanio della Regione Puglia- Ramo Ferroviario, denominato “Casa Cantoniera in Gallipoli (LE)” censito al FG. 46 P.LLA 1105 SUB 1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione e pubblicazione esiti conclusivi A.D. n. 299/2025 Piattaforma telematica EmPulia»; -di tutti quanti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la concessione-contratto ove già stipulata; - solo ove occorrer possa, del “Verbale del 11.07.2025” della Commissione di gara; - nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1179 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 70 del 01/09/2025), recante “Autorizzazione al trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune di Gallipoli, quale Ente Territoriale che ne ha fatto richiesta, dei beni dismessi, del demanio ferroviario regionale, ai sensi della L.R. 26.04.1995 N. 27” e dei relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, in particolare, il c.d. “documento istruttorio” allegato a tale d.G.r.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza parziale alla sentenza del TAR Puglia n. 1045/2024 e, con motivi aggiunti, atti regionali di riesercizio del potere, approvazione dell’avviso pubblico e aggiudicazione della concessione migliorativa della casa cantoniera
Esito
Favorevole al ricorrente (società istante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 1045/2024, non appellata, che aveva annullato gli atti regionali relativi alla concessione della casa cantoniera all’Istituto scolastico Amerigo Vespucci per difetto di istruttoria e motivazione, facendo salvo il riesercizio del potere. Ha dedotto la violazione del giudicato, dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione, dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 47 CDFUE e degli artt. 6 e 13 CEDU. Con tre atti di motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivamente adottati dalla Regione Puglia — tra cui l’atto dirigenziale n. 104/2025, il rende noto, l’atto dirigenziale n. 299/2025 di approvazione dell’avviso pubblico e l’atto dirigenziale n. 465/2025 di aggiudicazione — deducendone la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullabilità per vizi propri o derivati. Ha inoltre censurato gli atti della procedura di gara e il trasferimento gratuito dei beni al Comune di Gallipoli.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile la domanda di ottemperanza relativa agli atti concernenti la casa cantoniera, poiché l’atto dirigenziale n. 104/2025 e gli atti successivi hanno dato esecuzione al giudicato, mentre la legittimità e la conformità sostanziale di tali atti rispetto alle censure dedotte devono essere esaminate nel giudizio ordinario. Per tale ragione ha convertito il rito dell’ottemperanza in rito ordinario relativamente ai tre atti di motivi aggiunti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo e la trattazione in udienza pubblica, previa istanza di fissazione dell’udienza. La domanda di ottemperanza è stata invece accolta con riguardo alle particelle ulteriori n. 1762 e 1270, non comprese nell’assegnazione all’Istituto scolastico: la sentenza n. 1045/2024 aveva espressamente rilevato l’obbligo regionale di provvedere sull’istanza della società riguardante tali terreni, obbligo rimasto ineseguito. La Regione Puglia è stata quindi condannata a evadere l’istanza di acquisto e/o concessione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale ulteriore inadempimento, previa istanza della parte interessata. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per verificare l’esecuzione della sentenza n. 1045/2024 e ha riservato la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; la questione è stata rimessa al rito ordinario.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Prevede la possibilità della nomina del commissario ad acta; il TAR ne ha riservato l’eventuale nomina dopo la scadenza del termine assegnato alla Regione.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato dedotto quale parametro per la nullità degli atti asseritamente adottati in violazione o elusione del giudicato; la relativa verifica non è stata definita in questa sentenza non definitiva.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato richiamato in via subordinata per l’annullabilità degli atti regionali impugnati con motivi aggiunti; l’esame è stato rinviato alla trattazione ordinaria.
art. 29 c.p.a.
È stato indicato quale fondamento dell’azione di annullamento proposta in subordine con i motivi aggiunti; la domanda sarà trattata nel rito ordinario.
art. 1, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di effettività della tutela nel giudizio amministrativo.
art. 112, comma 1, c.p.a.
È stato invocato per l’obbligo di conformazione dell’amministrazione al giudicato; il TAR ha riscontrato l’inottemperanza limitatamente alle particelle n. 1762 e 1270.
art. 5 Regolamento regionale Puglia 2 novembre 2011, n. 23
La sentenza presupposta aveva rilevato l’applicabilità della procedura di pubblicazione delle istanze e il difetto di istruttoria e motivazione nella diversa considerazione delle istanze presentate.
art. 22 Regolamento regionale Puglia 2 novembre 2011, n. 23
La sentenza presupposta aveva richiamato tale disposizione in relazione alla comparazione delle istanze concorrenti e alla valutazione della proficua utilizzazione del bene e degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla gli atti e salva il riesercizio del potere, l’amministrazione deve conformarsi alle specifiche indicazioni contenute nella motivazione e provvedere sulle domande o porzioni di domanda che il giudicato individua come ancora inevase.
- La sopravvenuta adozione di atti amministrativi diretti a dare esecuzione a una sentenza può rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ottemperanza relativa all’inerzia, ferma restando la possibilità di contestare la legittimità o la conformità sostanziale dei nuovi atti mediante l’ordinaria azione di annullamento o di nullità.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli atti sopravvenuti richiedono un accertamento autonomo sulla loro legittimità e sulle censure di violazione o elusione del giudicato, il giudice può convertire il rito in quello ordinario e rimettere la causa alla trattazione in udienza pubblica.
- Se il giudicato impone all’amministrazione di provvedere su una specifica istanza relativa a beni distinti da quelli oggetto dell’attività amministrativa successivamente compiuta, la mancata evasione di tale istanza integra inottemperanza e legittima la fissazione di un termine per provvedere.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola all’accertamento dell’ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice e alla presentazione di un’apposita istanza della parte interessata.
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