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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento disciplinare del rimprovero emesso dalla C.P. C.C. di -OMISSIS- 260/6 - 2022 prot del 22.04.22 e della delibera n. -OMISSIS--7 -2022 del 30 luglio 2022 e notificata il 04.08.2022 con la quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 17 maggio 2022;

Giustizia amministrativa202200923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata a seguito di un'ispezione presso la stazione da lui comandata, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Gli addebiti riguardavano, tra l'altro, la custodia non conforme delle chiavi dell'ufficio del comandante e dell'armeria, l'uso improprio del locale caldaia, il disordine delle camere di accasermamento e il disordine generalizzato degli uffici, con contestata violazione dei doveri militari e delle disposizioni interne dell'Arma dei Carabinieri. Con il primo motivo è stata dedotta l'incompetenza o comunque il conflitto di interessi del Comandante Provinciale che aveva deciso il ricorso gerarchico, poiché aveva segnalato i fatti all'origine del procedimento disciplinare. Con il secondo motivo è stata contestata la conclusione anticipata del procedimento, intervenuta due giorni prima della scadenza del termine assegnato per le difese, in violazione dell'art. 1029, comma 2, TUROM e del diritto di difesa. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 1370 del codice dell'ordinamento militare, per mancata considerazione delle memorie difensive. Con il quarto motivo è stata denunciata la sproporzione della sanzione, ritenendo più adeguato un mero richiamo anziché il rimprovero.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il Comandante Provinciale era competente a decidere il ricorso gerarchico quale organo sovraordinato rispetto a quello che aveva adottato l'atto impugnato. La mera segnalazione di fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare, rientrante nelle attribuzioni del comandante, non integra di per sé un conflitto di interessi, in assenza di ulteriori interessi personali o patrimoniali, anche potenziali, idonei a compromettere l'imparzialità. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente aveva presentato un'ampia memoria difensiva circa trenta giorni prima della scadenza e non aveva chiesto un ulteriore termine; l'anticipata conclusione non ha quindi concretamente menomato il diritto di difesa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché l'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione complessiva, anche per relationem, dalla quale risultino il percorso valutativo e le ragioni del mancato accoglimento delle difese. Nel caso concreto le memorie erano state valutate e non smentivano la consistenza degli addebiti, limitandosi a prospettare giustificazioni relative alla carenza di personale e alla recente assunzione dell'incarico. Anche il quarto motivo è stato respinto: la scelta della sanzione rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo per violazione di norme procedurali o per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il rimprovero non è apparso sproporzionato, considerata la pluralità, consistenza e reiterazione delle condotte e il ruolo direttivo ricoperto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 66/2010 — Codice dell'ordinamento militare

    Disciplina le autorità competenti e il procedimento disciplinare militare, inclusi i doveri di servizio e le competenze degli organi della scala gerarchica.

  • art. 1029, comma 2, d.lgs. 66/2010 — Codice dell'ordinamento militare

    La dedotta violazione del termine per la presentazione delle difese non determina l'illegittimità della sanzione quando l'interessato abbia concretamente esercitato il diritto di difesa e non abbia richiesto un ulteriore termine.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010 — Codice dell'ordinamento militare

    La decisione richiama la disposizione nell'ambito della contestazione relativa alla valutazione delle difese e all'accertamento dell'illecito disciplinare.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

    Il conflitto di interessi richiede una situazione idonea a incidere sull'imparzialità; la sola segnalazione di fatti disciplinarmente rilevanti, compiuta nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali, non è sufficiente.

  • art. 7 d.P.R. 62/2013

    Il dipendente si astiene ... in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

    La disposizione è utilizzata per individuare i conflitti di interesse tipizzati e la clausola generale delle gravi ragioni di convenienza.

  • art. 1 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso gerarchico è deciso dall'organo sovraordinato rispetto a quello che ha adottato l'atto impugnato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare, nella motivazione, precedenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La mera segnalazione, da parte di un superiore gerarchico, di fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare non determina di per sé un conflitto di interessi quando il medesimo soggetto sia chiamato a decidere il ricorso gerarchico, se non risultano ulteriori interessi personali, patrimoniali o professionali idonei a comprometterne l'imparzialità e l'autorità decidente è comunque quella sovraordinata prevista dalla legge.
  • Nel procedimento disciplinare, i termini posti a garanzia dell'incolpato, in particolare quello per la presentazione delle giustificazioni, non possono essere svuotati; tuttavia, la conclusione anticipata del procedimento non comporta illegittimità quando l'interessato abbia già presentato difese ampie ed esaustive, non abbia dedotto una concreta menomazione delle proprie prerogative difensive e non abbia chiesto un ulteriore termine.
  • La motivazione del provvedimento disciplinare non deve confutare analiticamente ogni deduzione dell'incolpato: è sufficiente che l'amministrazione valuti seriamente e specificamente il complesso delle difese e renda percepibile, anche sinteticamente o per relationem, il percorso valutativo seguito e le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • La scelta della natura e dell'entità della sanzione disciplinare appartiene all'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice di legittimità soltanto in presenza di violazioni procedurali o di vizi manifesti quali illogicità, irragionevolezza, sproporzione evidente o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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