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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04492/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cessionaria di crediti bancari aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di due crediti derivanti da finanziamenti: uno in chirografo e uno per importo maggiore in via privilegiata pignoratizia, fondando quest'ultimo su un contratto di pegno acceso a garanzia del finanziamento. Il giudice delegato aveva ammesso entrambi i crediti solo in chirografo, negando il privilegio per ritenuta mancanza di data certa opponibile alla procedura del contratto di pegno ex art. 2704 c.c. e rilevando anche altri profili ostativi. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il timbro postale non provasse la data certa del contratto, perché non risultava un corpo unico tra timbro e scrittura, e che neppure gli estratti conto prodotti avessero data certa. In cassazione la ricorrente ha dedotto falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., sostenendo che il contratto di pegno era stato stipulato in data certa anteriore al fallimento e che anche la documentazione bancaria prodotta dimostrava per relationem l'anteriorità della garanzia; tuttavia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura speciale ad litem era stata conferita da un soggetto diverso dalla parte formalmente ricorrente, con conseguente difetto di valida procura per il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo sulla data certa del pegno, perché ha rilevato in via pregiudiziale che il ricorso era stato proposto da difensori privi di valida procura speciale riconducibile alla parte formalmente ricorrente. Poiché la procura allegata era stata rilasciata da Siena NPL 2018 s.r.l. tramite Juliet s.p.a., mentre il ricorso risultava formalmente proposto da Cerved Credit Management Bank s.p.a. quale procuratrice speciale di Juliet s.p.a., è stata ravvisata la non corrispondenza tra soggetto conferente la procura e parte ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, perché il fallimento è rimasto solo intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei difensori che hanno proposto l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come base del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto sul concetto di data certa, ma la Corte non è entrata nel merito per difetto di valida procura.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione deve essere conferita dalla parte che risulta formalmente ricorrente; la mancata corrispondenza tra conferente e ricorrente comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 2704 c.c.

    Nel giudizio di merito era stata richiamata per negare l'opponibilità alla procedura fallimentare del contratto di pegno per difetto di data certa.

  • art. 98 l.fall.

    È la norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito era stato proposto il reclamo contro il rigetto del privilegio pignoratizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.lgs. n. 170 del 2004

    Era stato menzionato nel merito del giudizio di opposizione come ulteriore profilo ostativo all'esercizio della pretesa garanzia pignoratizia, ma la Corte di cassazione non vi ha fatto applicazione decisoria.

  • art. 53 l.fall.

    Era stato richiamato dal tribunale tra le ragioni ostative al riconoscimento del privilegio, ma la Cassazione non si è pronunciata sul punto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per la memoria depositata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura speciale ad litem deve provenire dalla parte formalmente ricorrente; se la procura è rilasciata da un soggetto diverso, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi.
  • La legittimazione processuale in cassazione va verificata con riferimento alla parte che assume formalmente la veste di ricorrente, distinguendo il potere rappresentativo sostanziale dal potere di conferire il mandato alle liti.
  • Quando il vizio di procura è assorbente e pregiudiziale, la Corte non può scrutinare il merito delle censure proposte.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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