Sentenza n. 2861/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni sulle spese processuali contenute nelle sentenze del Tribunale di Palermo n. 5204/2024 e del Tribunale di Caltanissetta n. 466/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo che il Ministero desse piena esecuzione alle due sentenze nella parte in cui lo avevano condannato a rifondere le spese processuali in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario. Durante il giudizio ha comunicato che l’importo dovuto in base alla sentenza n. 5204/2024 era stato pagato. Per l’altra sentenza ha dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo. Il ricorso era corredato dall’attestazione del passaggio in giudicato; il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, inclusi la mancata impugnazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha considerato tempestivo il deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 5204/2024, in applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Quanto alla sentenza n. 5204/2024, ha dichiarato improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il pagamento in pendenza di giudizio. Ha accolto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza n. 466/2024 e ordinato al Ministero di eseguirla integralmente entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inottemperanza, su istanza di parte, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega e senza compenso, ritenendo applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in € 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., parte ricorrente ha domandato la condanna dell’Amministrazione intimata a dare piena, integrale e conforme esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe, nelle parti in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario.
L’azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali contenute in sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n.30.
L’ottemperanza richiede, nel caso esaminato, la prova della mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n.30.
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è condizione per procedere all’ottemperanza di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
A tale proposito va precisato che il deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 5204/2024 va ritenuto tempestivo, poiché effettuato nel rispetto dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 73, co. 1 e 87 co. 3 c.p.a.
Il deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato è tempestivo se effettuato entro i termini risultanti dal combinato disposto delle norme processuali richiamate.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
Si deve precisare che la disposizione di cui all’art. 5 sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.
La regola per cui l’ufficio del commissario ad acta non dà diritto a un compenso ulteriore può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne pecuniarie, quando è nominato un dirigente dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente la statuizione azionata.
- Per ottenere l’ottemperanza di una sentenza di condanna pecuniaria occorre che il titolo non sia stato impugnato e che sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando accoglie la domanda di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, su istanza della parte interessata.
- La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla l. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →