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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03816/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Castrignano dei Greci

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore del servizio di igiene urbana aveva agito contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF, validato da AGER Puglia quale ente territorialmente competente e trasmesso all'Autorità. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato ad ARERA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni, nominando per l'eventuale ulteriore inadempimento un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. ARERA ha appellato la sentenza, deducendo in due motivi, in via principale e subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: dapprima in ragione della deliberazione ARERA 409/2025/R/rif e del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER; successivamente, in vista della trattazione, ha rappresentato di avere concluso il procedimento con la deliberazione 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, recante la non approvazione definitiva dell'atto di validazione dell'ETC, anche per l'ambito tariffario oggetto di causa.

La decisione

Il Consiglio di Stato, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse. L'adozione da parte di ARERA della deliberazione 591/2025/R/rif, con cui il procedimento è stato definitivamente concluso mediante la non approvazione dell'atto di validazione dell'ETC relativo all'ambito tariffario controverso, ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda avverso il silenzio e ha fatto venir meno l'interesse di ARERA a ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Le spese del grado d'appello sono state compensate per giustificati motivi, in considerazione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza di primo grado per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Indicato dall'appellante quale base normativa delle competenze di ARERA in materia di regolazione del servizio e della predisposizione tariffaria.

  • art. 26 d.lgs. n. 201/2022

    Richiamato dall'appellante nel quadro normativo relativo al procedimento di approvazione tariffaria.

  • artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif

    Richiamati dall'appellante in relazione al procedimento di approvazione e agli effetti della predisposizione tariffaria.

Massime di principio

  • La definizione, da parte dell'amministrazione, del procedimento la cui mancata conclusione aveva formato oggetto dell'azione avverso il silenzio determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda relativa all'inerzia procedimentale.
  • L'adozione di un provvedimento definitivo, anche di non approvazione, è sufficiente a far cessare la materia del contendere rispetto all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, poiché l'interesse alla pronuncia sull'illegittimità del silenzio e all'ordine giudiziale di conclusione del procedimento non è più attuale.
  • Nel giudizio d'appello contro una sentenza resa su un'azione avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso comporta l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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