Cassazione Penale, Sentenza n. 41347/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferraiuolo impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (misura applicata il 24/11/2022) per reati connessi all'art. 416-bis c.p. e reati 'satellite' aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. L'unico motivo di ricorso in Cassazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta del Tribunale all'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (decreto n. 935/2018 del 26/03/2018). La difesa sostiene che le intercettazioni siano state attivate preventivamente su basi indiziarie inesistenti e che la pubblica accusa ne abbia fatto un uso distorto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile. Motivo: la censura formulata in Cassazione è nuova e diversa rispetto a quella proposta davanti al giudice del riesame (la difesa non aveva impugnato il decreto autorizzativo per vizi di motivazione intrinseca), pertanto non è devoluta ai fini del controllo di legittimità; inoltre è incompatibile con il limite del sindacato di legittimità la richiesta di riconsiderare la sussistenza della gravità indiziaria, salva la rilevazione di manifesta illogicità della motivazione, fatto non prospettato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame ex artt. de libertate; la Corte rileva l'onere del ricorrente di devolvere al giudice del riesame le doglianze di merito (fatto e prova) affinché il giudice fornisca risposte adeguate e complete
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso: contestata la partecipazione di Ferraiuolo al clan Mazzarella e la direzione di attività illecite
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante applicata ai reati 'satellite' contestati (estorsioni, usura, spaccio) in connessione con l'art. 416-bis
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione (nel giudizio cautelare) circa la sussistenza dei pericula libertatis e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; il Tribunale del riesame ha richiamato tale duplice presunzione e motivato il riscontro positivo di entrambi i profili
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del giudizio di cassazione penale: la Corte non può rinnovare la valutazione dei fatti storici se non nei casi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e applicazione delle sanzioni previste (qui ordinata la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento di condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate il ricorrente deve devolvere al giudice del riesame le doglianze di fatto e di prova: non è ammessa in Cassazione una censura nuova non già discussa nel giudizio di merito
- La Corte di Cassazione non può riformare la valutazione sulla sussistenza della gravità indiziaria a meno che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice che ha autorizzato le intercettazioni
- Le questioni attinenti all'utilizzabilità delle intercettazioni (es.: ‘uso distorto’ o mancanza di indizi a base del decreto autorizzativo) devono essere sollevate e ben specificate nei gradi di merito; se limitate a un diverso apprezzamento dei fatti, sono inammissibili in Cassazione
- Nel giudizio di riesame cautelare il richiamo alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, può rafforzare la posizione del giudice a favore della custodia in carcere quando gli elementi indiziari appaiono complessivamente consistenti
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna alle spese processuali ma anche la possibile applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa
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