Risposta n. 309 del 24/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione prospettata dal contribuente non è corretta: il credito ceduto non può essere sottratto dalla base imponibile della fattura, che deve riportare l’intero corrispettivo. Il bonifico può comunque essere effettuato per un importo inferiore al totale fatturato, se il credito viene usato come parziale pagamento del corrispettivo.
Cessione del credito Ecobonus 2018 e modalità di fatturazione/pagamento per infissi, serramenti e caldaia a condensazione
Il quesito
Un libero professionista in regime forfettario chiede se, in caso di cessione ai fornitori del credito corrispondente alla detrazione Ecobonus per interventi su singola unità immobiliare, il fornitore possa emettere fattura già al netto del credito ceduto, con IVA calcolata sull’importo ridotto, e se il pagamento possa avvenire tramite bonifico parlante per il solo importo residuo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che la cessione del credito Ecobonus è ammessa anche per le singole unità immobiliari e verso i fornitori, ma precisa che, ai fini IVA, la base imponibile comprende l’intero corrispettivo dovuto ex articolo 13 DPR 633/1972. La fattura deve quindi essere emessa per l’intero importo; il pagamento può avvenire con bonifico parlante, anche per un importo inferiore alla fattura nel caso di utilizzo del credito ceduto come parziale pagamento.
Cessione del credito Ecobonus 2018 e fatturazione dei lavori
L’interpello riguarda le modalità di fatturazione e pagamento di spese per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione, in relazione alla possibilità di cedere ai fornitori il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, prevista dall’"Ecobonus".
Fattispecie e contesto
L’istante è un libero professionista in regime forfettario e richiama la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha esteso la facoltà di cessione del credito anche alle spese sostenute per interventi su singole unità immobiliari. Il contribuente intende cedere il credito ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti su come debbano essere emesse le fatture dai fornitori e, in particolare, se il credito ceduto possa essere scomputato direttamente in fattura. In sostanza, prospetta che:
- la fattura venga emessa al netto dell’importo corrispondente alla detrazione spettante;
- l’IVA sia calcolata sull’imponibile ridotto;
- il pagamento avvenga tramite bonifico parlante per il solo importo residuo, cioè al netto del credito ceduto.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che disciplina la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di ulteriore cessione.
Viene inoltre richiamata la circolare 18 maggio 2018, n. 11/E, che chiarisce che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, e può essere ceduto anche ai fornitori di beni e servizi necessari agli interventi agevolati.
Per la determinazione della base imponibile IVA, l’Agenzia richiama l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, comprensivo di oneri e spese inerenti all’esecuzione e di altri oneri accollati al cessionario o committente.
Infine, per le modalità di pagamento delle spese agevolate, viene richiamato il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera c), prevede che i soggetti non titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione debbano effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale con indicazione della causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita IVA o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il fornitore possa emettere fattura sottraendo direttamente l’importo della detrazione fiscale spettante, con conseguente applicazione dell’IVA sul valore netto e pagamento, mediante bonifico parlante, del solo importo residuo dopo lo scomputo del credito ceduto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta. Precisa che, ai fini IVA, l’importo del credito ceduto non può essere escluso dalla base imponibile della cessione dei beni o delle prestazioni di servizi.
Secondo l’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile comprende l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti al fornitore secondo le condizioni contrattuali; di conseguenza, deve includere anche l’importo relativo al credito ceduto al fornitore stesso. La fattura, pertanto, deve riportare l’intero corrispettivo dovuto, senza alcuna detrazione preventiva del credito.
Quanto al pagamento, l’Agenzia chiarisce che il bonifico può coincidere con il corrispettivo indicato in fattura oppure essere inferiore, nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi la cessione del credito a favore del fornitore quale parziale pagamento del corrispettivo stesso.
Conclusioni operative
In sintesi:
- la cessione del credito Ecobonus ai fornitori è ammessa;
- la fattura deve essere emessa per l’intero corrispettivo, non al netto del credito ceduto;
- l’IVA va calcolata sull’importo complessivo fatturato;
- il bonifico parlante può essere effettuato per un importo pari o inferiore al totale fatturato, se il credito viene impiegato come parte del pagamento.
L’elemento centrale della risposta è quindi che la cessione del credito non incide sulla base imponibile della fattura, ma può operare solo come modalità di regolazione del corrispettivo tra le parti.
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