Risposta n. 307 del 24/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil contribuente ritiene che, trattandosi di dati sensibili e in assenza di indicazioni specifiche sulla casistica, il documento debba essere emesso in formato analogico e non inviato tramite Sistema di Interscambio
fatturazione elettronica di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche ma addebitate a compagnie assicurative
Il quesito
si chiede se la fattura emessa verso la compagnia assicurativa, contenente anche il nominativo del paziente e la natura della prestazione sanitaria, debba essere formata in modalità analogica e non trasmessa tramite SdI
Il parere dell’Agenzia
l’Agenzia afferma che le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente via SdI; invece, se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica ma fatturata a un soggetto diverso che se ne fa carico, la fattura va emessa in formato elettronico via SdI senza indicare nominativi o altri elementi identificativi del paziente, potendo usare codifiche interne per esigenze gestionali
Fatturazione delle prestazioni sanitarie addebitate a compagnie assicurative
L’interpello riguarda il corretto trattamento, ai fini della fatturazione elettronica, delle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche ma fatturate a soggetti terzi, in particolare compagnie assicurative, che sostengono in tutto o in parte il costo della prestazione. Il tema è rilevante perché la fattura, pur intestata alla compagnia, rischierebbe di contenere dati riferibili al paziente, cioè informazioni di natura sensibile.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante opera nel settore sanitario ed effettua esami di laboratorio e radiologici. Le prestazioni sono rese sia direttamente ai pazienti, sia nell’ambito di rapporti con società, soprattutto assicurazioni, che inviano la propria clientela presso la struttura e ricevono la fattura per le prestazioni eseguite.
Nei rapporti con tali società è stato concordato, per esigenze di riscontro contabile e in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del DPR n. 633/1972, che la fattura indichi comunque:
- il nominativo del paziente;
- il tipo di esame o prestazione sanitaria svolta.
Secondo l’istante, ciò comporta la creazione di un documento intestato a una società, ma contenente dati sensibili relativi a persone fisiche.
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede quale sia il corretto strumento da utilizzare quando:
- la prestazione sanitaria è resa a un paziente persona fisica;
- la prestazione rientrerebbe, in astratto, tra quelle soggette all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ma in concreto non viene trasmessa perché fatturata a un soggetto diverso, che ne sostiene il costo;
- la fattura emessa verso tale soggetto diverso riporta anche il nominativo della persona fisica e la natura della prestazione sanitaria.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene che il documento non debba essere trasmesso tramite SdI e debba invece essere formato in modalità analogica, poiché contiene dati sensibili che la disciplina e i chiarimenti del Garante e del legislatore avrebbero inteso sottrarre alla circolazione attraverso il Sistema di Interscambio.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al TS;
- l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che estende il divieto anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, limitatamente alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche;
- precedenti chiarimenti già forniti con le risposte n. 78 e n. 103 del 2019 e con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo distinguendo due ipotesi:
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente da chi le eroga e dal fatto che i dati siano o meno inviati al Sistema tessera sanitaria;
- le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure rese materialmente a persone fisiche ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico per contratto o per altro motivo, devono invece essere documentate con fattura elettronica via SdI, salvo eccezioni specifiche relative al cedente/prestatore.
Con riferimento all’articolo 21, comma 2, lettera g), del DPR n. 633/1972, l’Agenzia precisa che la norma richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi, ma non impone l’identificazione espressa del paziente con nome, cognome, codice fiscale o altri elementi analoghi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative devono essere trasmesse in formato elettronico tramite SdI, ma senza indicare il nome del paziente né altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione a una persona fisica identificabile.
Per soddisfare eventuali esigenze gestionali delle compagnie, è comunque possibile utilizzare modalità di collegamento interno delle prestazioni alle singole posizioni, purché siano rispettate le regole sulla protezione dei dati personali. A tal fine possono essere impiegate codifiche come:
- numero di polizza o di pratica;
- sigle o codici che individuino in modo indiretto la prestazione resa e la persona fisica interessata.
L’Agenzia, quindi, non condivide la tesi dell’istante sulla necessità della fattura analogica: la soluzione corretta è la fatturazione elettronica via SdI, con esclusione dei dati identificativi del paziente.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che, nelle prestazioni sanitarie fatturate a terzi che ne sopportano il costo, il documento deve essere elettronico se il destinatario della fattura è un soggetto diverso dalla persona fisica paziente. Tuttavia, in tali fatture non devono comparire dati che identifichino direttamente il paziente. Eventuali esigenze di tracciamento amministrativo devono essere soddisfatte con codici interni o riferimenti indiretti, nel rispetto della disciplina fiscale e della tutela dei dati personali.
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