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Interpello

Risposta n. 312 del 24/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di no, sostenendo che l’obbligo di ritenuta per i soggetti non residenti sussista solo in presenza di una sede fissa/stabile organizzazione in Italia; in assenza di stabile organizzazione, il dipendente dovrebbe dichiarare autonomamente il reddito e versare l’imposta.

Adempimenti del sostituto d’imposta da parte di società estera non residente

Il quesito

Una società spagnola che assume un dipendente residente in Italia chiede se, per il 2019 senza uffici fisici e per il 2020 con un eventuale ufficio di rappresentanza svolgente attività solo preparatoria, debba operare come sostituto d’imposta ed effettuare le ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/1973 sui redditi di lavoro dipendente corrisposti.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che le società non residenti possono essere sostituti d’imposta solo per i redditi corrisposti tramite una stabile organizzazione o base fissa in Italia; poiché nel caso prospettato tale struttura manca, la società non deve operare le ritenute. Resta però la possibilità di rivalutare la presenza di una stabile organizzazione, anche personale, se il dipendente abbia e utilizzi il potere di concludere contratti in nome della società.

Adempimenti del sostituto d’imposta da parte di soggetto estero non residente

L’interpello riguarda una società di diritto spagnolo che intende assumere in Italia un lavoratore dipendente residente nel territorio dello Stato. La questione ruota attorno alla verifica se la società, pur essendo non residente e priva di una struttura stabile in Italia, debba assumere gli obblighi tipici del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al personale assunto in Italia.

Fattispecie rappresentata

La società istante svolge attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari di soggetti residenti e non residenti in Spagna. Ha deciso di assumere un dipendente residente in Italia per promuovere nel territorio dello Stato la propria attività istituzionale e segnalare opportunità di business.

L’istante precisa di aver conferito un mandato al sig. Alfa quale rappresentante per gli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali connessi al rapporto di lavoro. Aggiunge che:

  • nel 2019 l’assunzione avverrà in assenza di uffici fisici in Italia;
  • per il 2020 sta valutando l’apertura di un ufficio di rappresentanza in Italia, destinato a svolgere solo attività preparatoria e non commerciale, finalizzata a un eventuale futuro inserimento nel mercato italiano.

Quesito del contribuente

La società chiede se, con riferimento ai periodi d’imposta 2019 e 2020, debba operare come sostituto d’imposta nei confronti del personale dipendente assunto in Italia, applicando le ritenute alla fonte previste dall’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di lavoro dipendente erogati.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la società, la risposta dovrebbe essere negativa sia per il 2019 sia per il 2020. In sintesi, essa ritiene che:

  • l’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel rinviare all’articolo 73, comma 1, del TUIR, includa anche le società non residenti tra i soggetti potenzialmente obbligati;
  • tuttavia, la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, avrebbe limitato l’obbligo di ritenuta ai soli redditi corrisposti da "sedi fisse" in Italia;
  • per "sedi fisse" dovrebbero intendersi soltanto le stabili organizzazioni di cui all’articolo 162 del TUIR.

Poiché nel caso concreto non vi sarebbe attività commerciale in Italia né nel 2019 né nel 2020, mancherebbe il presupposto per operare le ritenute alla fonte. Ne deriverebbe che il reddito di lavoro dipendente dovrebbe essere dichiarato direttamente dal lavoratore, con autoliquidazione dell’imposta nelle scadenze ordinarie.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 64, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che definisce il sostituto d’imposta come il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili;
  • l’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua i soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte;
  • l’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, che ricomprende tra i soggetti rilevanti le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, secondo cui gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che non entra nel merito della eventuale necessità di autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e che la risposta è resa sulla base dei fatti rappresentati, ferma restando la possibilità per l’Ufficio di effettuare verifiche e accertamenti, anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro e sulla eventuale sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Nel merito, l’Amministrazione chiarisce che:

  • le società non residenti sono astrattamente incluse, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti che possono rivestire la qualifica di sostituto d’imposta;
  • tuttavia, tale qualifica per gli enti e le società non residenti opera solo in relazione ai redditi corrisposti da una stabile organizzazione o base fissa situata in Italia;
  • in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al dipendente in Italia.

Conclusioni operative

Nel caso prospettato, poiché viene dichiarata l’assenza di stabile organizzazione in Italia, l’istante non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e non deve applicare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti al lavoratore assunto in Italia.

L’Agenzia aggiunge però una precisazione rilevante: se il personale assunto in Italia avesse il potere di concludere contratti in nome della società e di fatto lo esercitasse, occorrerebbe valutare la possibile esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, anche in assenza di una struttura fissa, cioè di una stabile organizzazione personale.

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