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Interpello

Risposta n. 310 del 24/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, l’atto non dovrebbe essere tassato in Italia perché il donante è non residente, l’atto è formato all’estero e il denaro è depositato all’estero; inoltre, il comma 1-bis dell’articolo 55 del TUS, a suo avviso, non amplierebbe il presupposto impositivo ma solo l’obbligo di registrazione di talune donazioni formali.

Tassazione di una donazione di denaro formata all’estero da donante non residente e beneficiario residente in Italia

Il quesito

L’istante chiede se una donazione di denaro depositato su conto estero, effettuata dal figlio residente nel Regno Unito a suo favore mediante bonifico su un conto estero del beneficiario residente in Italia, sia soggetta a imposta sulle successioni e donazioni e a registrazione in termine fisso in Italia.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, per le donazioni da parte di soggetto non residente, l’imposta si applichi solo ai beni e diritti esistenti in Italia. Il denaro trasferito con bonifico, nel caso esaminato, non è considerato bene esistente nel territorio dello Stato, poiché non ricade tra i beni presunti tali dall’articolo 2, comma 3, TUS; quindi la donazione non è imponibile in Italia e non va registrata in termine fisso.

Tassazione di una donazione di denaro formata all’estero

L’interpello riguarda il trattamento ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni di una somma di denaro detenuta all’estero e donata da un soggetto non residente a favore di un beneficiario residente in Italia. Il caso è esaminato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al presupposto territoriale e agli obblighi di registrazione dell’atto di donazione formato all’estero.

Fattispecie e contesto

L’istante è residente in Italia. Il figlio, residente nel Regno Unito, intende donargli una somma di denaro non di modico valore, attualmente depositata su un conto estero. Il trasferimento avverrebbe mediante bonifico bancario verso un conto corrente che il beneficiario possiede presso una banca situata anch’essa all’estero.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, di una donazione:

  • effettuata da un donante residente all’estero;
  • avente ad oggetto denaro depositato all’estero;
  • formalizzata con atto formato all’estero.

In sostanza, chiede se in tale ipotesi sussista o meno il presupposto per l’imposizione in Italia e, conseguentemente, l’obbligo di registrazione dell’atto.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che la donazione non debba essere assoggettata a imposta di donazione in Italia. La tesi si fonda su due argomenti principali:

  • l’articolo 2, comma 2, del TUS prevede, per il donante non residente, la tassazione limitata ai soli beni e diritti esistenti in Italia;
  • l’articolo 55, comma 1-bis, del TUS, che assoggetta a registrazione in termine fisso anche gli atti di donazione formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato, avrebbe natura esclusivamente formale e non inciderebbe sul presupposto territoriale dell’imposta.

Secondo il contribuente, poiché l’atto è formato all’estero e il denaro è depositato su conto estero, manca il requisito della territorialità.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), che disciplina la territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’articolo 55 del TUS, che regola la registrazione degli atti di donazione;
  • l’articolo 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), richiamato per gli atti da registrare in termine fisso;
  • l’articolo 69, comma 1, lett. n), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto il comma 1-bis nell’articolo 55 del TUS.

L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del TUS:

  • se il donante è residente in Italia, l’imposta è dovuta per tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero;
  • se il donante non è residente, l’imposta è dovuta solo per i beni e diritti esistenti in Italia.

Richiama inoltre il meccanismo della registrazione in termine fisso per gli atti di donazione, precisando che la modifica introdotta nel 2000 con il comma 1-bis dell’articolo 55 del TUS ha inteso evitare che atti formati all’estero su beni diversi da immobili e aziende sfuggissero alla registrazione.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che il comma 1-bis dell’articolo 55 del TUS non deroga ai criteri di territorialità fissati dall’articolo 2 del TUS. La disposizione estende l’obbligo di registrazione anche agli atti di donazione, diretti o indiretti, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato, ma soltanto nei limiti in cui ricorrano i presupposti sostanziali dell’imposta.

Per stabilire se la donazione di denaro sia tassabile in Italia, occorre verificare se il denaro possa essere considerato un bene “esistente” nel territorio dello Stato. L’articolo 2, comma 3, del TUS contiene una presunzione di esistenza in Italia per alcuni beni, tra cui:

  • i crediti;
  • le cambiali;
  • i vaglia cambiari;
  • gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

Poiché il denaro trasferito mediante bonifico non è espressamente incluso tra i beni che si presumono esistenti nel territorio dello Stato, l’Agenzia utilizza un criterio analogico facendo riferimento agli assegni, bene sostanzialmente assimilabile quanto alla funzione di trasferimento della disponibilità del denaro. Ne deriva che, per considerare il bene “esistente” in Italia, è rilevante il collegamento con il soggetto emittente residente nello Stato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che, assumendo come dato di fatto che il donante sia residente all’estero, il denaro oggetto di donazione tramite bonifico non può essere considerato bene esistente nel territorio dello Stato.

Di conseguenza:

  • manca il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia;
  • non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che una donazione di denaro da parte di un soggetto non residente, quando il denaro si trova all’estero e viene trasferito mediante bonifico, non è imponibile in Italia per carenza del requisito della territorialità. L’obbligo di registrazione in termine fisso previsto per gli atti di donazione formati all’estero non opera, in questo caso, perché la norma non amplia il presupposto impositivo oltre i limiti stabiliti dall’articolo 2 del TUS.

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