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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35206/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Turco, già pronunciata con rito abbreviato, per violazione della misura di sorveglianza speciale e per due tentativi di furto (capo C e capo D). Il ricorso lamentava: i) vizio motivazionale in relazione all'individuazione del Turco come autore dei due tentativi di furto; ii) insussistenza del tentativo punibile perché gli atti sarebbero stati mere attività preparatorie; iii) eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti anche con riguardo alla circostanza prevista dall'art. 89 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero una non consentita rivalutazione del compendio probatorio senza confutare il percorso logico della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano motivatamente fondato l'identificazione sul riconoscimento delle immagini di videosorveglianza da parte degli agenti Antonuccio e Pulici, sottolineando che il prevenuto era noto alle forze dell'ordine essendo sottoposto a sorveglianza speciale; le descrizioni della persona offesa sono state ritenute meno attendibili per suggestione e concitazione. Quanto alla qualificazione del fatto come tentativo, la Corte d'appello ha indicato atti idonei e univoci: nel capo C il ricorrente era salito verso l'appartamento tramite cavi e aveva forzato la finestra; nel capo D era stato colto all'interno dell'abitazione sotto l'avvolgibile. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la particolare offensività della condotta, il numero delle violazioni, la commissione durante la misura di prevenzione, l'assenza di resipiscenza e la spiccata propensione a delinquere. Per l'inammissibilità del ricorso è stata imposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso presentati; indicazione formale della censura enunciata e inquadramento procedurale del gravame in Cassazione

  • art. 89 cod. pen.

    La circostanza è stata valutata dai giudici di merito nel complesso del trattamento sanzionatorio come elemento che incide sulla quantificazione e sul diniego delle attenuanti generiche (uso come parametro aggravante nel bilanciamento delle circostanze)

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    sent. n. 186/2000 Corte cost.

    Richiamata per affermare che, in mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, può essere irrogata la sanzione pecuniaria collegata alle spese processuali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione alternativa del materiale probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti senza dimostrare una manifesta illogicità o violazione di legge sono inammissibili
  • Il riconoscimento da parte di agenti di polizia giudiziaria, supportato da immagini di videosorveglianza e dalla conoscenza pregressa del soggetto, costituisce base probatoria forte per l'individuazione, anche se la descrizione della vittima differisce
  • Per configurare il tentativo è necessario che gli atti siano idonei e univocamente diretti alla consumazione del reato: condotte come arrampicarsi, forzare una finestra o penetrare sotto l'avvolgibile, se accertate, superano la soglia degli atti meramente preparatori
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dalla particolare offensività della condotta, dal numero di episodi, dalla commissione del reato mentre il soggetto è sottoposto a misure di prevenzione e dalla mancanza di segni di resipiscenza
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non è ravvisabile colpa nell'evento di inammissibilità, è possibile la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria

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