Cassazione Penale, Sentenza n. 18412/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Torello era stato dichiarato responsabile, in rito abbreviato, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto e trasportato 150 grammi di cocaina suddivisa in 6 involucri. In cassazione l'imputato ha reclamato che la Corte d'appello non aveva acquisito e valutato atti e dichiarazioni rilevanti per riconoscere la circostanza attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7), in particolare l'avviso ex art. 415-bis relativo a Pesce Donatella, l'interrogatorio del Torello e il fascicolo a carico della Pesce, che avrebbero dimostrato che le sue dichiarazioni avevano dato avvio a un procedimento a carico di terzi e quindi la concreta consistenza della collaborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata valutazione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, poichè la motivazione della Corte d'appello è risultata carente e illogica nel rigettare le richieste istruttorie finalizzate a provare la consistenza della collaborazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, co. 7, e la questione è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quel punto. Contestualmente la Cassazione ha dichiarato irrevocabile la sentenza per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Disciplina il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti: è la norma che ha inquadrato la condotta contestata (possesso e trasporto di cocaina).
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7
Prevede la circostanza attenuante per il collaboratore che fornisce informazioni utili per l'individuazione di altri responsabili o per l'attività investigativa; nel caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato se le dichiarazioni del reo avessero concretamente avviato un procedimento a carico di terzi e quindi se fosse configurabile l'attenuante.
codice di procedura penale, art. 415-bis
Norma richiamata rispetto agli avvisi/atti notificati relativi a terzi (qui l'avviso alla Pesce); il corretto esame delle tempistiche e delle notifiche è rilevante per valutare se la collaborazione era concreta e tempestiva rispetto all'udienza di appello.
codice di procedura penale, art. 624
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile la sentenza nella parte non annullata; nel caso è stata dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'annullamento limitato sulla valutazione dell'attenuante.
Massime di principio
- Se si invoca l'attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7 DPR 309/90) è necessario produrre o richiedere l'acquisizione di atti e dichiarazioni che possano dimostrare concretamente che le informazioni rese hanno effettivamente contribuito all'individuazione di altri responsabili o all'avvio di indagini nei loro confronti.
- Il giudice di merito deve valutare e motivare in modo specifico le ragioni per cui ritiene irrilevanti le richieste istruttorie finalizzate ad accertare la collaborazione; un diniego generico può essere censurato in cassazione come carenza motivazionale.
- La tempestività e la corretta notificazione degli avvisi e degli atti (es. avvisi ex art. 415-bis) possono essere determinanti per stabilire se la collaborazione era effettiva e conoscibile al momento della decisione: la loro acquisizione va valutata quando sono rilevanti per l'attenuazione della pena.
- La cassazione può annullare la decisione solo rispetto alla valutazione delle circostanze attenuanti e rinviare per nuovo esame, mantenendo irrevocabile la statuizione di responsabilità (art. 624 c.p.p.): ciò significa che, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la condanna di merito può restare confermata e si procede solo sulla valutazione delle attenuanti.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe articolare chiaramente le istanze istruttorie necessarie e motivarne la rilevanza rispetto all'attenuante invocata, chiedendo al giudice di merito di acquisire e valutare gli elementi probatori prima di esprimere una decisione negativa sulla sussistenza della collaborazione.
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