Cassazione Civile, Ordinanza n. 10277/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore esecutato si era opposto ex art. 615, secondo comma, c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito fatto valere dal creditore procedente sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto. In sede di merito l'opposizione era stata rigettata, con conferma in appello, sul rilievo che le doglianze attinenti a fatti anteriori al titolo giudiziale non potevano essere riesaminate e che la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo era questione nuova e comunque da far valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ormai decaduta. Nel ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 139, 643 e 644 c.p.c., sostenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata addirittura inesistente, non meramente nulla, perché eseguita presso un indirizzo non più attuale e consegnata alla moglie da cui poi si era separato; da ciò avrebbe dovuto derivare la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e la non operatività della preclusione propria dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato di avere già dedotto in primo grado l'inesistenza della notificazione, con conseguente violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti. Ha inoltre ribadito il principio per cui, in caso di esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, va distinta l'ipotesi di nullità della notificazione del decreto da quella di inesistenza: solo nel primo caso è esperibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre nel secondo è proponibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, nel caso concreto la notificazione non poteva qualificarsi come inesistente, poiché la consegna alla moglie presso il precedente indirizzo del destinatario, in presenza di un collegamento obiettivo con lui, integra al più una nullità e non un'inesistenza. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Non è stata pronunciata sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio esperibile quando si contesta l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione, poiché in tal caso non opera la preclusione propria dell'opposizione tardiva al monitorio.
art. 139 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione al destinatario e al tema della validità/inesistenza della notificazione effettuata presso un indirizzo collegato al destinatario e consegnata a persona legata da vincolo familiare.
art. 643 c.p.c.
Norma richiamata nel contesto della notificazione del decreto ingiuntivo e della distinzione tra vizi della notificazione e conseguenze processuali.
art. 644 c.p.c.
Norma richiamata nel contesto della notificazione del decreto ingiuntivo e dei rimedi esperibili contro il titolo monitorio non opposto.
art. 650 c.p.c.
L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è il rimedio previsto quando si deduce la nullità della notificazione del decreto, da proporsi entro il termine perentorio previsto dalla legge.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente e riprodurre gli atti e documenti su cui fonda le censure, con precisa collocazione nel fascicolo; la mancata osservanza di tale onere comporta inammissibilità delle censure.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un principio di diritto consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione del decreto: la nullità va fatta valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre l'inesistenza consente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- L'inesistenza della notificazione è figura residuale e ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; non basta una mera irregolarità, né l'effettuazione della notifica presso un indirizzo ancora oggettivamente collegato al destinatario o con consegna a persona a lui legata.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di specificare e documentare compiutamente i fatti processuali e gli atti su cui si fonda la censura, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
- Una censura è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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