Sentenza del 16/10/2020 n. 22503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia della ricorrente nell'ambito della definizione agevolata. Non sono state adottate statuizioni sulle spese di lite. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'obbligo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater del DPR n. 115/2002 relativo al versamento di una somma aggiuntiva pari al contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. (XXXXX) relativa all'ICI per gli anni 2000 e 2001 richiesta dal Comune di Gassino Torinese; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi dopo il rigetto in primo e secondo grado. Durante il procedimento di legittimità la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) e successivamente ha depositato formale istanza di rinuncia al giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 193 del 2016
la scelta del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio determina, se seguita dalle comunicazioni previste dalla norma, l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del debitore quando questi è ricorrente; se la parte resistente è quella che beneficia della procedura, si configura l'estinzione ex lege.
Legge n. 225 del 2016
conversione con modificazioni del D.L. n. 193/2016
conferma e integra le disposizioni del D.L. n. 193/2016 in tema di definizione agevolata e delle conseguenze processuali della rinuncia del contribuente.
Codice di procedura civile
prevede la dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente; tuttavia, nella fattispecie della definizione agevolata, la regola generale sulle spese (comma 2) non viene applicata nella misura ordinaria per non contrastare la ratio della definizione agevolata.
D.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità della sanzione che impone alla parte impugnante non vittoriosa il versamento di una somma pari al contributo unificato già versato.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass., Sez. 6, n. 24083/2018; Cass., Sez. 5, n. 10198/2018
confermano che la rinuncia del contribuente nell'ambito della definizione agevolata impone l'estinzione del giudizio e che le spese devono essere compensate per non disincentivare l'adesione alla definizione agevolata, anche se l'Amministrazione non accetta la rinuncia.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 e poi rinuncia al giudizio, il processo in Cassazione deve essere dichiarato estinto; la rinuncia produce estinzione anche se la controparte non svolge difese.
- Nelle ipotesi di rinuncia connessa alla definizione agevolata non si applica la regola ordinaria che grava il rinunciante delle spese processuali: le spese devono generalmente essere compensate per non scoraggiare l'adesione alla definizione.
- Se, al momento della decisione, il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale delle somme rateizzate previste dalla definizione agevolata, deve essere disposta la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione impedisce l'applicazione di ulteriori oneri previsti per l'impugnazione non vittoriosa (es. art. 13 DPR 115/2002, comma 1‑quater).
- Per ottenere il beneficio e le conseguenze favorevoli della definizione agevolata è importante formalizzare correttamente l'adesione e la rinuncia e curare le comunicazioni previste dalla normativa nonché la prova di eventuali pagamenti.
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