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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-343/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020. — Verein für Konsumenteninformation contro Volkswagen AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili. — Causa C-343/19

Giurisprudenza europea62019CJ0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito, in materia di competenza speciale per illeciti civili, che il luogo di concretizzazione del danno può trovarsi nello Stato membro in cui il consumatore ha acquistato il veicolo manipolato, anche se l’illecito è stato commesso altrove. Nel caso Volkswagen, il pregiudizio consiste nella perdita di valore del bene al momento dell’acquisto, e non in un danno successivo o indiretto. La soluzione è stata ritenuta coerente con i criteri di prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia.

Competenza giurisdizionale ex articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 nelle azioni risarcitorie per perdita di valore di veicoli dotati di software di manipolazione delle emissioni: individuazione del luogo in cui il danno si è concretizzato.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" possa essere individuato nello Stato membro in cui i veicoli sono stati acquistati e consegnati, quando il danno lamentato consiste esclusivamente in una perdita economica diretta derivante da un illecito commesso in un altro Stato membro mediante l’installazione di un software che altera i dati sulle emissioni.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, quando un costruttore ha installato illegalmente in uno Stato membro un software che manipola i dati sulle emissioni di veicoli poi acquistati presso un terzo in un altro Stato membro, il danno subito dall’acquirente finale si concretizza in quest’ultimo Stato membro, nel momento dell’acquisto: il luogo del danno coincide quindi con il luogo di acquisto e consegna del veicolo, perché il pregiudizio non è né indiretto né meramente patrimoniale, ma consiste in una diminuzione di valore del bene materiale acquistato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Regolamento (CE) n. 715/2007

Competenza giurisdizionale per i danni da software di manipolazione delle emissioni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Klagenfurt in una controversia tra un’associazione austriaca di consumatori e Volkswagen AG. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in relazione a domande risarcitorie fondate sulla perdita di valore di veicoli equipaggiati con un software illecito sulle emissioni.

Fatti e procedimento principale

Il VKI, cui 574 consumatori avevano ceduto i propri diritti, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto in Austria di veicoli nuovi o usati dotati di motore EA 189 e di un software che falsava i dati sulle emissioni. Secondo il VKI, i consumatori avevano pagato un prezzo superiore al valore reale dei veicoli, che risultavano difettosi sin dall’origine. Volkswagen ha contestato la competenza internazionale del giudice austriaco.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, sulla regola generale del foro del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento, che consente di convenire il responsabile dell’illecito davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;
  • il regolamento Roma II, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, richiamato per esigenze di coerenza sistematica;
  • il regolamento (CE) n. 715/2007, evocato nel merito della manipolazione delle emissioni.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal VKI. La questione pregiudiziale è rilevante perché la risposta è necessaria per stabilire se il giudice austriaco sia competente a conoscere della controversia.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello in cui il danno si concretizza. Nel caso di specie, il luogo dell’evento generatore è in Germania, dove Volkswagen ha installato il software illecito.

Quanto al luogo del danno, la Corte afferma che il pregiudizio lamentato dai consumatori non è un danno successivo né un danno indiretto: il danno si realizza quando il veicolo viene acquistato a un prezzo superiore al suo valore reale, perché il bene è già affetto dal vizio. La Corte esclude anche che si tratti di un danno meramente patrimoniale in senso proprio, poiché il pregiudizio deriva da un difetto che incide su beni materiali.

Prevedibilità, prossimità e coerenza sistematica

L’interpretazione accolta rispetta il criterio di prevedibilità delle competenze speciali: un costruttore che manipoli illegalmente veicoli destinati alla commercializzazione in altri Stati membri può ragionevolmente attendersi di essere convenuto dinanzi ai giudici dello Stato di acquisto. La soluzione è anche conforme alle esigenze di prossimità e buona amministrazione della giustizia, poiché il giudice del luogo di acquisto può essere meglio posto per valutare il valore del danno e le condizioni del mercato locale.

La Corte richiama inoltre la coerenza con il regolamento Roma II: in una prospettiva analogica, il luogo in cui si verifica il danno coincide con il luogo di acquisto del prodotto difettoso quando sono pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori.

Decisione

La Corte risponde che, in una situazione come quella del procedimento principale, il luogo in cui il danno si è concretizzato è lo Stato membro in cui i veicoli sono stati acquistati presso un soggetto terzo, anche se il software illecito è stato installato in un altro Stato membro. Ne consegue la possibilità di radicare la competenza del giudice del luogo di acquisto ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Principio affermato

In tema di illecito extracontrattuale, la perdita di valore subita dall’acquirente finale di un veicolo dotato di software di manipolazione delle emissioni si concretizza nel luogo e nel momento dell’acquisto del veicolo, non nel luogo in cui il software è stato installato.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleilleciti civiliresponsabilità da prodotto difettosoautoveicoli e manipolazione delle emissionicoerenza tra regolamento Bruxelles I bis e Roma II

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