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Sentenza

Sentenza del 07/12/2022 n. 36040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (n. 3865/27/14) che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole alla Società, relativa a cartella di pagamento per ICI relative agli anni 2004-2006; la ricorrente ha dedotto sei motivi di cassazione contro la pronuncia di secondo grado.

La decisione

La ricorrente ha depositato memoria dichiarando la rinuncia al ricorso avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6, ed avendo effettuato il pagamento del relativo importo; sulla base della documentazione la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti. È stato altresì chiarito che la definizione agevolata comporta rinuncia ai giudizi pendenti sui carichi definiti e che non è dovuto il contributo unificato addizionale previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 nelle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (definizione agevolata)

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi; tale adesione e il pagamento estinguono la controversia e legittimano la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    La definizione agevolata e il conseguente adempimento determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La norma prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la Corte ha ritenuto la norma di natura eccezionale e sanzionatoria e non estendibile ai casi di estinzione per definizione agevolata, per cui l'ulteriore contributo non è dovuto.

  • Art. 391 c.p.c., comma 2

    La regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso non è applicabile quando la rinuncia è coerente con la ratio della definizione agevolata; applicarla contrasterebbe con lo scopo della definizione.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 comporta, salvo diverse pattuizioni, la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti: chi aderisce manifestando nel processo tale adesione produce una rinuncia inequivoca che determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è una cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 46: il procedimento si chiude senza decisione sul merito e con effetto estintivo della controversia.
  • Le spese giudiziali del procedimento estinto restano a carico di chi le ha anticipate; tuttavia non si applica la regola sanzionatoria che, in caso di rinuncia ordinaria, potrebbe comportare la condanna alle spese a carico del rinunciante, perché ciò sarebbe incompatibile con la finalità della definizione agevolata.
  • Non è dovuto l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 quando il giudizio si estingue per adesione del contribuente alla definizione agevolata; la misura è interpretata restrittivamente come applicabile solo nei casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
  • Nelle controversie tributarie, la prova documentale dell'ammissione alla definizione agevolata e dell'effettivo pagamento è determinante per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio; chi intende avvalersi della definizione deve depositare conferme documentali in giudizio.
  • Prassi consigliata: prima di proporre rinunce o adesioni verificare l'impatto sulle spese processuali e sugli effetti sostanziali (es. decadenze, prescrizioni) e documentare l'avvenuta definizione per evitare contestazioni sull'estinzione.

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