Cassazione Penale, Sentenza n. 16821/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che, essendo stata giudicata in assenza, il termine per proporre l'appello doveva essere aumentato di 15 giorni a favore del difensore per consentirgli di munirsi del mandato necessario; chiedeva dunque che tale aumento fosse applicato al suo caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le "nuove" disposizioni in materia di assenza (art. 581, commi 1-ter e 1-quater, e art. 585, comma 1-bis, c.p.p.) si applicano solo alle sentenze il cui dispositivo sia stato letto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022). Nel caso di specie il dispositivo della sentenza di primo grado era stato letto il 23/09/2022 e la motivazione era stata depositata entro il termine di 60 giorni (entro il 22/11/2022); da tale deposito è decorrso il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello, scaduto il 06/01/2023. L'appello è stato depositato il 19/01/2023, quindi tardivo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, codice di procedura penale
"[i] termini [per l'impugnazione] previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza"
La disposizione prevede un aumento di 15 giorni dei termini di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, ma, secondo la Corte, si applica solo alle sentenze il cui dispositivo sia stato letto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022) in base alla norma transitoria
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale
"[n]el caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza"
Stabilisce l'obbligo, in determinate ipotesi, del deposito del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la Corte ha ritenuto che tale obbligo sia operativo solo per sentenze con dispositivo letto dopo il 30/12/2022
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizioni transitorie in materia di assenza)
"Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"
Fissa la regola transitoria: le nuove norme in materia di assenza si applicano solo alle sentenze il cui dispositivo sia stato letto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022
art. 99-bis, d.lgs. n.150/2022
"data di entrata in vigore: 30/12/2022"
Indica la data di entrata in vigore del decreto; la Corte riferisce l'applicabilità delle norme transitorie a tale data
art. 585, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Prevede il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello contro la sentenza penale; nel caso in esame tale termine è decorso dalla data di deposito della motivazione indicata nel dispositivo
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese processuali per ricorso dichiarato inammissibile e la possibilità di sanzioni pecuniarie per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come nel caso della sanzione di euro 3.000 applicata)
Massime di principio
- Le disposizioni transitorie che limitano l'applicabilità delle nuove norme in materia di assenza si riferiscono alla data di lettura del dispositivo della sentenza (momento di pronuncia) e non al deposito della motivazione
- L'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., e l'obbligo di deposito del mandato ex art. 581, comma 1-quater, si applicano solo se il dispositivo della sentenza è stato letto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022)
- Quando nel dispositivo è indicato un termine per il deposito della motivazione, il computo del termine per impugnare decorre dal deposito effettivo della motivazione, ma rimane essenziale verificare se la pronuncia sia anteriore o successiva all'entrata in vigore delle norme transitorie
- I termini per proporre impugnazioni sono perentori: il deposito tardivo può determinare l'inammissibilità con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità
- In caso di dubbio sull'applicabilità delle nuove norme in materia di assenza, è prudente adottare misure cautelari (es. deposito tempestivo dell'impugnazione) e verificare la data di lettura del dispositivo per non incorrere in decadenze
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e la pronuncia è successiva al 30/12/2022, il difensore deve munirsi del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e potrà beneficiare del termine aggiuntivo previsto dall'art. 585, comma 1-bis
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