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Sentenza

Sentenza n. 1359/2026 - Torino, Sezione 3

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.05.2025.

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 maggio 2025. In vista dell'udienza camerale, ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione, dando atto dell'avvenuta ottemperanza e chiedendo comunque la condanna del Ministero alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa del ricorrente era stata soddisfatta mediante l'avvenuta ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario. Ha posto le spese a carico del Ministero, qualificato come parte virtualmente soccombente, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione di potenziali profili di danno erariale, e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la rifusione dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente al giudicato e la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere anziché adottare ulteriori misure esecutive.
  • L'intervenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese di lite: l'Amministrazione può essere condannata in quanto parte virtualmente soccombente, se l'adempimento è intervenuto nel corso del giudizio.
  • In presenza di potenziali profili di danno erariale connessi alla vicenda amministrativa, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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