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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 58/2021 IRPEF - DINIEGO DI RIMBORSO- risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso IRPEF anno 2015 di euro 1.132,35 trattenuta dalla Regione Campania in occasione della liquidazione delle somme riconosciute con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8586/2015. Il ricorrente contestava la trattenuta in quanto le somme erano riconducibili a risarcimento per danni non patrimoniali (es. perdita di chance), che secondo il ricorrente non sono soggette a tassazione ai sensi dell'art. 6 TUIR. In subordine chiedeva il ricalcolo dell'imposta se ritenuta dovuta e la corretta applicazione dell'aliquota.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che le somme riconosciute a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali (inclusa la perdita di chance) non costituiscono reddito imponibile e, pertanto, la trattenuta IRPEF operata dalla Regione Campania era illegittima. È stato condannato la Regione Campania a restituire le somme trattenute, con interessi legali, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (liquidate secondo D.M. 55/2014: euro 300 per il primo grado e euro 400 per questo grado, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

    "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione di relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    La norma si applica alle somme che sostituiscono redditi perduti (danno patrimoniale/lucro cessante) e le qualifica come reddito imponibile; non si applica ai risarcimenti volti a riparare danni non patrimoniali, che non rappresentano un reintegro di reddito percepibile e quindi non sono assoggettati a tassazione.

  • Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 3632/2019

    La Corte ha chiarito che le somme risarcitorie sono imponibili solo nella misura in cui riparino mancati redditi; ha ritenuto non tassabile il risarcimento per perdita di chance, confermando la distinzione tra danno patrimoniale (tassabile) e non patrimoniale (non tassabile).

  • Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 5 febbraio 2020

    Chiarisce il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo risarcitorio e la disciplina della tassazione separata per emolumenti arretrati, confermando l'obbligo del sostituto di imposta di assoggettare ad imposizione separata gli arretrati retributivi riferibili ad anni precedenti.

  • D.M. 55/2014 (tabelle per la liquidazione delle spese di lite)

    Direttiva applicata per la liquidazione delle spese di giudizio; il giudice ha fissato le spese di primo e secondo grado in base alle tabelle indicate.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra risarcimenti per danni patrimoniali (lucro cessante, reintegro di redditi perduti) e danni non patrimoniali (danno biologico, perdita di chance, danno all'immagine, perdita di energie psicofisiche): solo i primi sono, di regola, imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR.
  • I risarcimenti per danni non patrimoniali non costituiscono reddito imponibile e quindi non devono essere assoggettati a ritenuta IRPEF dal datore di lavoro; se la ritenuta è stata effettuata, il lavoratore può chiedere il rimborso con interessi.
  • Se il risarcimento è misto (parte patrimoniale e parte non patrimoniale), è fondamentale avere una chiara quantificazione o una specifica indicazione in sentenza/accordo che ripartisca le voci: solo la quota riferibile a mancati redditi è tassabile.
  • In caso di emolumenti arretrati per lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (reintegro retributivo), il sostituto d'imposta ha l'obbligo di assoggettare tali importi a tassazione separata secondo la normativa vigente.
  • La qualificazione giuridica della natura del danno (patrimoniale vs non patrimoniale) è decisiva: orientamenti giurisprudenziali come la Cassazione considerano la perdita di chance come danno non patrimoniale, quindi non imponibile.
  • Proceduralmente, per ottenere il rimborso è necessario agire nei confronti dell'ente che ha effettuato la trattenuta (datore di lavoro/sostituto), e, se necessario, ricorrere al giudice tributario; conservare sentenze, transazioni e la documentazione che specifichi la natura delle somme è essenziale.
  • Se l'Amministrazione fiscale contesta la non imponibilità, valutare l'applicazione della tassazione separata e, se dovuta, controllare l'aliquota applicata e il corretto ricalcolo dell'imposta.

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