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Ordinanza

Ordinanza n. 1885/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio insufficiente, pari a 16/30, assegnato a parte ricorrente in rela-zione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte d’appello di Napoli mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web del portale del Ministero in data 01.04.2026 (documento 1); - del verbale del 26 gennaio 2026 con il quale la III Sottocommissione della Corte d’Appello di Roma, recependo i criteri definiti dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 2 del 5 dicem-bre 2025, ha ritenuto di assegnare alla prova scritta dell’odierno ricorrente, candidato di cui alla busta n. 141, il voto di 16/30 (documento 2); - ove occorra, del verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, con il quale la Commis-sione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha predeterminato i criteri per la valutazione degli elaborati scritti (documento 3);

Giustizia amministrativa202603433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di 16/30 nella prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alla prova orale, nonché verbali di valutazione e criteri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il voto di 16/30 attribuito alla prova scritta dell'esame di abilitazione forense, deducendo l'erroneità del giudizio della commissione, anche mediante comparazione con la valutazione favorevole ottenuta da altri candidati, nonché l'insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico. Sono stati altresì impugnati il verbale della sottocommissione e, ove occorrente, il verbale della Commissione centrale recante i criteri di valutazione degli elaborati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che la contestazione dell'erroneità del giudizio della commissione implicasse un sindacato sostitutivo sul merito della valutazione tecnica, non consentito al giudice amministrativo in assenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale. Ha escluso che la comparazione con altri elaborati potesse dimostrare disparità di trattamento, poiché ciascun compito è valutato singolarmente secondo i criteri predeterminati e la valutazione dipende dalla completezza, profondità, logicità, capacità espositiva e argomentativa dell'elaborato nel suo complesso; inoltre, un eventuale giudizio positivo attribuito ad altro candidato non sanerebbe gli errori del ricorrente. Quanto alla motivazione, ha applicato ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, ritenendo non applicabile l'art. 46 della stessa legge e sufficiente il voto numerico, purché siano stati previamente fissati criteri chiari e oggettivi, salvo manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri e voto attribuito. Ha quindi respinto la cautelare e condannato il ricorrente alle spese della fase, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata rigettata.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    La disposizione rende applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente dell'esame, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Il TAR ne esclude l'applicazione ratione temporis; non trova quindi applicazione l'obbligo di motivazione estesa associato al voto.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di motivazione dei giudizi è soddisfatto, nel caso esaminato, dall'attribuzione di un voto numerico riferito a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'uso del voto numerico quale modalità sintetica e standardizzata di motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammissibile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza di motivazione.
  • La valutazione di una prova d'esame deve essere compiuta singolarmente secondo i criteri predeterminati e non mediante raffronto comparativo con gli elaborati di altri candidati. La disparità di trattamento è configurabile solo attraverso una comparazione complessiva degli elaborati, considerando non soltanto la soluzione giuridica, ma anche completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e capacità argomentativa.
  • L'attribuzione di un voto numerico è idonea a motivare il giudizio di una prova concorsuale o abilitativa quando il voto sia riferito a criteri di valutazione chiari e oggettivi previamente stabiliti, salvo il caso di manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito oppure di specifico autovincolo della commissione all'adozione di una motivazione discorsiva.
  • Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico della commissione e consente di comprendere sia il superamento o mancato superamento della soglia sia il grado di apprezzamento dell'elaborato, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTutela cautelare

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