Sentenza n. 7614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 593/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 593/2023, che ha annullato la determinazione di archiviazione del procedimento per l’individuazione del responsabile della contaminazione della falda nell’area industriale Bari-Modugno e disposto la riedizione dell’istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia aveva impugnato la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 2029 del 12 aprile 2018, che aveva concluso per la non individuabilità del responsabile della contaminazione da tetracloroetilene (PCE) della falda nell’area industriale Bari-Modugno. Deduceva l’insufficienza dell’istruttoria e l’illegittimità dell’archiviazione senza il completamento degli accertamenti necessari. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse recepito gli studi tecnici disponibili senza svolgere un’autonoma e completa istruttoria. Tecnologie Diesel, controinteressata in primo grado, ha appellato sostenendo che il materiale acquisito consentiva già di escludere la riconducibilità della contaminazione alla propria attività: presso il sito non sarebbe stato utilizzato tetracloroetilene, circostanza verificata in sede ispettiva, e i monitoraggi e gli studi idrogeologici non avrebbero individuato una sorgente riferibile alla società, indicando possibili fonti alternative. La Città Metropolitana ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello, rilevando che la società non era stata dichiarata responsabile e che era stata avviata una nuova istruttoria in esecuzione della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla sufficienza degli elementi tecnici raccolti. La determinazione del 2018 non aveva individuato la società come responsabile né le aveva imposto obblighi di bonifica, messa in sicurezza o altre prescrizioni; anche la sentenza del TAR non aveva accertato una responsabilità della società, ma aveva rilevato l’incompletezza dell’istruttoria e disposto la riedizione del potere. L’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe quindi procurato alla società un’utilità concreta e attuale, mentre la mera aspirazione alla conferma dell’assetto provvedimentale non integrava una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
Sulla base degli elementi tecnici acquisiti, la Città Metropolitana di Bari avviava il procedimento previsto dall'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 volto all'individuazione del responsabile della contaminazione.
La disposizione disciplina il procedimento per individuare il responsabile della contaminazione; nel caso deciso, la sentenza di primo grado aveva richiesto ulteriori approfondimenti istruttori prima della conclusione del procedimento.
art. 35, comma 1, c.p.a.
L'appello si palesa pertanto inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza gravata non contiene alcun accertamento di responsabilità nei confronti della società, ma si limita a rilevare l'incompletezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e a disporne la rinnovazione.
La carenza di un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante l’impugnazione comporta l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
Massime di principio
- La parte controinteressata non ha interesse ad appellare la sentenza che annulla l’archiviazione di un procedimento per incompletezza istruttoria e ne dispone la riedizione, quando né il provvedimento originario né la sentenza le attribuiscono la qualità di responsabile o le impongono obblighi suscettibili di incidere negativamente sulla sua sfera giuridica.
- L’interesse all’impugnazione richiede che l’accoglimento del gravame sia idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale; non è sufficiente la mera aspirazione a conservare un assetto provvedimentale favorevole che non corrisponde a una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata.
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