Cassazione Penale, Sentenza n. 34825/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione d'appello che ha escluso la non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis c.p. ritenendo che le condotte (più allontanamenti dal posto di guardia con abbandono dell'arma e delle munizioni, e l'impossessamento di 80 litri di gasolio) non fossero di tenuità: il ricorrente sosteneva che si trattava di comportamenti isolati nella sua lunga carriera, soggetto incensurato e senza provvedimenti disciplinari, come già ritenuto dal G.U.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione della Corte militare d'appello secondo cui non sussiste la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando in particolare l'abbandono prolungato del posto di guardia che ha messo a rischio la sicurezza della caserma e la connessione funzionale di tale condotta con il furto, nonché il dolo di particolare intensità e l'organizzazione della condotta. La sentenza d'appello aveva riformato l'assoluzione del G.U.P. riconoscendo la sola attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p. e inflitto la pena complessiva di quattro mesi di reclusione militare; tale valutazione è stata ritenuta legittima e non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che i fatti, anche se singoli episodi, formassero un insieme sufficientemente offensivo (per la durata dell'abbandono del posto di guardia e la connessione con il furto) da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di motivare sulla gravità della condotta e può fare riferimento ai criteri dell'art. 133 indicandone quelli prevalenti nella valutazione della tenuità e del bisogno di pena.
art. 62, n. 4) cod. pen.
Riconosciuta in sede d'appello come unica attenuante: indica circostanze attenuanti generali. La Corte d'appello ha ritenuto applicabile solo questa attenuante, escludendo la non punibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva della gravità, dell'episodicità e del contrasto con la norma: comportamenti ripetuti o collegati funzionalmente a un reato più grave possono escluderla.
- In presenza di più reati collegati dalla continuazione va valutata l'offensività complessiva: anche se singoli episodi appaiono lievi, la condotta complessiva può superare la soglia di tenuità.
- Fatti che compromettono la sicurezza (es. abbandono prolungato del posto di guardia con rischio per beni e persone) hanno elevato rilievo nella valutazione e tendono a escludere la particolare tenuità.
- La valutazione di merito della Corte d'appello, adeguatamente motivata e logicamente fondata, ha ampia discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se priva di aporie logiche.
- Per chiedere il riconoscimento della particolare tenuità è utile documentare l'episodicità, l'astensionismo da precedenti disciplinari/penali, e l'effettivo basso danno e rischio prodotti; in mancanza, il giudice può valutare prevalenti gli elementi che aumentano l'offensività.
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