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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Termini per l'emissione dell'Avviso di Accertamento - Ambito di applicazione del termine dilatorio - Processo verbale di chiusura delle operazioni - Violazione del termine dilatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'Amministrazione avesse emesso l'avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale termine serve a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste, che l'ufficio deve valutare, accogliendole o rigettandole con adeguata motivazione. La disciplina si applica quando la verifica abbia comportato almeno un accesso o un'ispezione nei locali dell'attività del contribuente e richiede la consegna di un verbale conclusivo contenente le contestazioni. Non è sufficiente far decorrere i 60 giorni dall'ultimo accesso se il contribuente non ha ricevuto le conclusioni della verifica.

La decisione

La violazione del termine dilatorio costituisce una deviazione intollerabile dal procedimento previsto dalla legge e determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, salvo che ricorra un caso di particolare e motivata urgenza. L'Amministrazione deve inoltre consegnare il processo verbale di chiusura delle operazioni ogni volta che la verifica abbia comportato anche un solo accesso nei locali aziendali; la sua mancata consegna costituisce un ulteriore profilo di nullità. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18184/2013, valorizzando il contraddittorio endoprocedimentale quale strumento di tutela del contribuente e di corretto esercizio del potere impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'Amministrazione Finanziaria deve concedere al contribuente un termine di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni prima di emettere l'avviso di accertamento; il termine può essere omesso solo in casi di particolare e motivata urgenza.

    La norma impone un termine dilatorio a tutela del contraddittorio. La sua violazione rende illegittimo l'avviso di accertamento, salvo un'urgenza specifica, concreta e adeguatamente motivata.

  • Art. 52, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina gli accessi e le ispezioni nei locali del contribuente ai fini IVA; le verifiche svolte con tali modalità rientrano nell'ambito applicativo del termine dilatorio.

  • Art. 33, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiama, per le imposte dirette, le modalità di accesso e verifica previste dalla disciplina IVA.

  • Art. 53-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Estende la disciplina degli accessi e delle verifiche anche alla materia dell'imposta di registro.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013

    Ha qualificato il termine dilatorio come elemento essenziale del procedimento di accertamento quando vi sia stato accesso o ispezione nei locali del contribuente, in attuazione dei principi di collaborazione, buona fede e contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Se la verifica fiscale comporta anche un solo accesso o un'ispezione nei locali dell'attività, l'ufficio deve redigere e consegnare un processo verbale di chiusura delle operazioni contenente le contestazioni.
  • Il termine di 60 giorni decorre dalla consegna del verbale conclusivo, non semplicemente dall'ultimo accesso o da un verbale intermedio.
  • L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni è normalmente illegittimo, salvo che l'ufficio dimostri e motivi specificamente una particolare urgenza.
  • Il termine dilatorio non si applica, secondo il principio descritto, alle verifiche interamente svolte presso gli uffici finanziari sulla base di documenti, questionari, informazioni di terzi o dati di altre amministrazioni, senza accessi nei locali del contribuente.
  • La mancata consegna del verbale di chiusura impedisce al contribuente di conoscere le contestazioni e di esercitare il contraddittorio, determinando un autonomo vizio dell'accertamento.
  • Le osservazioni presentate dal contribuente devono essere effettivamente valutate dall'ufficio; un eventuale rigetto deve essere motivato.
  • La regola tutela il contraddittorio preventivo e mira a consentire una migliore decisione impositiva, non a introdurre un adempimento meramente formale.

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