Sentenza n. 1672/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per la riscossione coattiva del contributo revocato e decreto ministeriale di revoca del contributo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo dopo che il giudice civile aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, impugnando la cartella di pagamento e il decreto ministeriale di revoca del contributo concesso nell’ambito del Patto Territoriale “Simeto–Etna”. Ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità della pretesa restitutoria e della cartella per prescrizione del credito, decadenza dell’amministrazione dal potere di revoca ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 123/1998, carenza di potere in concreto e violazione della normativa sui contributi pubblici. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto né il preavviso di revoca né una valida notificazione del provvedimento di revoca. Il contributo era stato revocato perché dalla documentazione finale erano emerse carenze, tra cui l’assenza di documentazione bancaria comprovante il pagamento dei lavori e la dichiarazione che l’impresa non impiegava lavoratori dipendenti nell’unità produttiva realizzata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la notificazione del provvedimento di revoca effettuata a una persona diversa dalla destinataria non era validamente provata, non risultando il collegamento con la ricorrente. Tuttavia, l’omessa rituale notificazione non incide sulla legittimità sostanziale dell’atto, ma impedisce soltanto il decorso del termine per impugnarlo. Nel merito, il Collegio ha escluso la prescrizione: quando il difetto della causa solvendi sopravviene all’erogazione del contributo, il diritto alla restituzione nasce con la revoca, momento in cui l’indebito si concretizza, e non con la concessione o percezione originaria del contributo. Poiché la revoca è stata adottata nel 2015, la cartella notificata nel 2016 è intervenuta entro il termine decennale e ha comunque interrotto la prescrizione quale atto di intimazione di pagamento. Anche la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva, mantenendo sospeso il decorso della prescrizione sino alla definizione del giudizio. È stata inoltre esclusa la decadenza dal potere di revoca, poiché l’art. 9 del d.lgs. 123/1998 non prevede un termine per il suo esercizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 123/1998
La disposizione non prevede un termine decadenziale per l’esercizio del potere ministeriale di revoca del contributo.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di revoca o la notificazione irregolare del provvedimento non determina, di per sé, l’illegittimità sostanziale dell’atto; l’irregolare notificazione impedisce il decorso del termine per impugnarlo.
art. 67, comma 2, d.P.R. 43/1988
La norma è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della decadenza, ma il giudice ha escluso che essa fondasse la decadenza dal potere di revoca nel caso esaminato.
art. 2943, comma 1, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
La notificazione dell’atto introduttivo interrompe la prescrizione anche quando il giudizio è promosso dal debitore e ha natura impugnatoria.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L’interruzione derivante dall’instaurazione del giudizio determina un nuovo periodo prescrizionale e sospende il decorso della prescrizione fino alla definizione con giudicato.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.
La controversia sulla revoca del finanziamento concesso nell’ambito di un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi.
Massime di principio
- Quando il difetto della causa solvendi sopravviene all’erogazione di un contributo pubblico, il diritto dell’amministrazione alla restituzione nasce con il provvedimento di revoca, nel quale l’indebito viene concretamente accertato, e non con l’originaria concessione o percezione del contributo; da tale revoca decorre il termine di prescrizione dell’azione restitutoria.
- La notificazione irregolare o omessa di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità o legittimità sostanziale dell’atto, ma impedisce il decorso del termine decadenziale per la sua impugnazione.
- La notificazione della cartella di pagamento, in quanto atto di intimazione al pagamento, è idonea a interrompere la prescrizione del credito restitutorio derivante dalla revoca di un contributo pubblico.
- La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio impugnatorio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio è promosso dal debitore; l’interruzione produce gli effetti previsti dagli artt. 2943 e 2945 c.c. sino alla definizione del giudizio.
- In assenza di una specifica previsione normativa, l’art. 9 del d.lgs. 123/1998 non assoggetta a un termine decadenziale il potere dell’amministrazione di revocare un contributo pubblico indebitamente erogato.
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