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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4082/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202503588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, ed era stata notificata alle amministrazioni il 6 aprile 2025. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che il titolo esecutivo era stato notificato in copia conforme alle amministrazioni e che, alla data della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato all'amministrazione scolastica di erogare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'attribuzione della Carta docente riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • art. 324 c.p.c.

    passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza civile costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti di un'amministrazione debitrice deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    la sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza notificata in copia conforme.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice in copia conforme e, per i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'integrale esecuzione del comando giudiziale da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine di adempiere entro un termine giudizialmente assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all'istanza del creditore.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di compenso, quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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