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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19302/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva assolto le imputate dal reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 perche il fatto non sussisteva, con la doglianza che il Tribunale aveva erroneamente detratto, nella determinazione della base imponibile IVA, costi risultanti nei bilanci della societa Città domani s.r.l.; il ricorrente sosteneva che i costi non documentati non possono essere considerati ai fini IVA e che quindi la corretta determinazione avrebbe potuto far superare la soglia di punibilita

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per saltum inammissibile per genericita. Pur condividendo il principio che ai fini dei reati IVA la base imponibile deve essere determinata tenendo conto solo dei costi effettivamente documentati (a differenza delle imposte dirette), la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato in modo puntuale l'entita dei costi erroneamente detratti, la corretta base imponibile risultante e, soprattutto, non ha dimostrato che la diversa determinazione avrebbe fatto superare la soglia di punibilita prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Per tali ragioni il ricorso e stato dichiarato inammissibile e l'assoluzione pronunciata dal Tribunale resta confermata

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice relativa ai reati tributari; la determinazione della soglia di punibilita e collegata all'entita dell'imposta evasa, che per l'IVA va calcolata sulla base imponibile determinata in relazione ai costi documentati

  • art. 39, comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma citata nel ricorso; interpretazione non sviluppata nel dettaglio nella sentenza, ma richiamata nell'ambito delle regole di determinazione delle imposte

  • art. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norme richiamate a supporto della ricostruzione fiscale; nella decisione sono menzionate insieme ad altre disposizioni fiscali contestate ma senza specifiche citazioni testuali

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma sul regime IVA citata dal ricorrente; la Corte ricorda il principio per cui l'IVA e inserita in un sistema che richiede documentazione delle operazioni e tracciabilita delle fatture

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 37094 del 2005

    Richiamata come precedente che distingue il trattamento dei costi non documentati tra imposte dirette e IVA, sostenendo che i costi non documentati non influenzano la determinazione dell'IVA dovuta

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018 (Tirozzi, Rv. 274564)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che ribadisce il carattere 'chiuso' del sistema IVA e l'insignificanza dei costi non registrati ai fini della determinazione dell'imposta

Massime di principio

  • Per i reati IVA la base imponibile e l'imposta evasa devono essere determinate sulla base dei costi e delle operazioni documentalmente attestati; costi effettivi ma non documentati non riducono la base imponibile IVA
  • Diversamente, nelle ipotesi relative alle imposte dirette e possibile, in alcuni casi, tener conto di costi non documentati nella determinazione della base imponibile
  • In sede di impugnazione in Cassazione (o ricorso per saltum) chi contesta la quantificazione dell'imposta deve indicare con precisione gli elementi numerici: importo dei costi erroneamente considerati, corretta base imponibile e calcolo dell'imposta risultante, dimostrando concretamente che la rettifica incide sulle soglie di punibilita
  • Un ricorso che si limiti a richiamare principi di diritto senza effettuare la specifica ricostruzione numerica richiesta dal caso concreto e destinato a essere dichiarato inammissibile per genericita
  • La natura 'sistema chiuso' dell'IVA impone particolare attenzione alla documentazione e alla tracciabilita delle fatture; le contestazioni basate su elementi non documentati trovano limitata rilevanza ai fini IVA

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