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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31163/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata dalla Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorso per cassazione articolava un unico motivo con due profili: il primo deduceva violazione di legge in ordine alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e privo di specificità, perché si limitava a riproporre censure già esaminate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la ricostruzione della condotta concreta; il secondo lamentava violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma è stato dichiarato aspecifico perché non si misurava con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato l'assenza di elementi favorevoli all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma rileva che le censure sulla responsabilità sono generiche e non specifiche.

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato come norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato.

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione fa riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando implicitamente la valutazione negativa del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge sulla responsabilità penale deve essere sorretta da motivi specifici e misurarsi con la ricostruzione fattuale e argomentativa operata dal giudice di merito; in difetto, la censura è generica.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o infondata se non prende posizione sugli elementi valorizzati dal giudice di merito, specie quando questi abbia motivato sull'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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