Sentenza n. 9319/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 6 NOVEMBRE 2024, n. prot. 44384 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Bongiorno Calogero nato il 16/08/1965 a PALMA DI MONTECHIARO (AG) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 10.05.2021, non può essere riconosciuto come titolo valido in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17468 del 22/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo spagnolo per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha conseguito in Spagna un attestato relativo a un corso di specializzazione sul sostegno scolastico, organizzato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, e ha chiesto al Ministero il riconoscimento del titolo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'attestato fosse un «titolo proprio» universitario, non ufficiale nell'ordinamento spagnolo, non abilitante all'insegnamento in Spagna e quindi non riconoscibile in Italia. L'Amministrazione ha inoltre comparato il percorso formativo spagnolo con quello italiano, ravvisando differenze sostanziali e incolmabili tra i programmi e una disparità di trattamento qualora fossero stati considerati equivalenti. Il ricorrente ha dedotto plurime censure, tra cui violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, violazione delle norme sul procedimento, eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto valutare concretamente l'insieme delle competenze acquisite e considerare l'adozione di misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato, in primo luogo, sulla distinzione astratta tra titoli ufficiali e titoli propri, senza una valutazione concreta dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente. In applicazione dei principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il Ministero deve esaminare l'equipollenza del percorso formativo estero e, ove emergano differenze, valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Il TAR ha inoltre giudicato apodittica e scarsamente argomentata la conclusione ministeriale circa le differenze incolmabili tra i programmi italiano e spagnolo, non essendo stato chiarito perché eventuali lacune non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Anche la valutazione sulle conoscenze complessivamente possedute dal ricorrente è stata ritenuta insufficiente e non adeguatamente motivata. Il provvedimento è stato quindi annullato ai fini del riesame, previo appropriato approfondimento istruttorio e motivazionale e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, con eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite
Il riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiede una valutazione concreta e complessiva delle competenze acquisite, non potendo essere escluso sulla sola base della qualificazione formale del titolo.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
Quando sussistono differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'autorità deve valutare misure compensative proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica la disciplina nazionale di recepimento in attuazione della Direttiva 2013/55/UE.
art. 33 Cost.
l. n. 517/1977
Richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'amministrazione non può negare il riconoscimento sulla sola base della qualificazione del titolo come non ufficiale o titolo proprio, ma deve valutare concretamente l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.
- La valutazione dell'equivalenza tra una formazione professionale estera e quella richiesta in Italia deve essere adeguatamente istruita e motivata, con indicazione puntuale delle differenze formative rilevanti e delle ragioni per cui esse impedirebbero il riconoscimento.
- La presenza di differenze tra i percorsi formativi estero e italiano non giustifica automaticamente il diniego: l'amministrazione deve verificare previamente se le lacune possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio o laboratorio aggiuntivi.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero è illegittimo quando la conclusione circa l'asserita diversità radicale e incolmabile dei percorsi formativi si fonda su argomentazioni apodittiche e non chiarisce perché le misure compensative previste dal diritto europeo non siano idonee a colmare le eventuali carenze.
- Il riesame della domanda di riconoscimento deve essere svolto secondo i principi europei e nazionali applicabili, mediante appropriata istruttoria e motivazione e, nel caso esaminato, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca.
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