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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14572/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi ad associazione di tipo camorristico (art. 416-bis cod. pen.) e reati estorsivi aggravati. Venivano prospettati due motivi: 1) violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento delle emergenze probatorie in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il ricorrente si era definitivamente allontanato dal clan dai primi mesi del 2023 e non vi era prova di un suo riavvicinamento dopo la scarcerazione del capo clan; 2) mancata motivazione circa il rigetto della misura meno afflittiva richiesta dalla difesa, il divieto di dimora in Campania, nonostante il presunto distacco dalle dinamiche criminali, l'assenza del ricorrente dai luoghi dei fatti e il marginale coinvolgimento nelle condotte militari del clan.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. In motivazione ha ritenuto provata la partecipazione di De Capua al clan Russo e il suo ruolo significativo come referente per le zone di Cimitile, Camposano e Cicciano, richiamando intercettazioni telefoniche e ambientali, il perseverare di posizioni di tutela a suo favore da parte di altri affiliati e il mancato carattere definitivo dell'allontanamento contestato. Il Tribunale ha ricordato la presunzione relativa di pericolosita prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di mafia e ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dalla difesa: il periodo di silenzio tra i fatti e l'applicazione della misura (inferiore a tre anni) non era tale da escludere l'attualita del pericolo, la condotta imputata e i precedenti specifici (del 2003, 2004 e 2013) dimostravano pericolosita anche in via individuale, e anzi un arresto di De Capua nel giugno 2023 confermava la persistenza di condotte rilevanti. La misura custodiale in carcere e stata quindi ritenuta adeguata e il ricorrente condannato alle spese processuali; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e i reati connessi costituiscono la base delle accuse; tale fattispecie comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della pericolosita sociale connessa all'associazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di pericolosita sociale per i partecipanti ad associazioni mafiose che facilita l'applicazione di misure cautelari personali; puo essere superata solo mediante elementi probatori chiari, come la prova di rescissione stabile dei legami con l'organizzazione o altri elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama il criterio generale sulle esigenze cautelari; la giurisprudenza ha distinto la speciale presunzione di cui all'art. 275, comma 3, rispetto alla regola generale dell'art. 274.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; il Tribunale ne ordina la esecuzione da parte della Cancelleria.

Massime di principio

  • In procedimenti per associazione di tipo mafioso vige una presunzione relativa di pericolosita che rende piu gravoso l'onere del difensore nel dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari.
  • Per superare la presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. occorrono elementi concreti e significativi, in particolare la prova di un distacco stabile e definitivo dal sodalizio; semplici elementi indiziari di allontanamento non sono di per se sufficienti.
  • Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura incide sulla valutazione delle esigenze cautelari: piu lungo e lo iato, maggiore deve essere l'onere motivazionale per dimostrare l'insussistenza del pericolo, tenendo conto della gravita delle condotte.
  • Il ruolo avuto nell'organizzazione, la presenza di precedenti specifici e comportamenti successivi (es. nuovi interventi criminali o arresti successivi) pesano fortemente nella conferma della misura cautelare e possono rendere inefficace la richiesta di misure meno afflittive.
  • La mancata emersione di elementi nuovi a carico di un indagato in un periodo non particolarmente lungo non equivale automaticamente a superamento della presunzione di pericolosita; il giudice valuta nel complesso gravita, ruolo, e circostanze processuali.
  • Quando si prospetta l'applicazione di misure meno gravose, la difesa deve fornire una ricostruzione robusta e documentata (es. prove di cessazione duratura di rapporti, cambi di vita stabili, elementi che attestino l'inefficacia del rischio di reiterazione) perché il giudice della cautela puo ritenere comunque necessaria la custodia in carcere.

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