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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21109/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, poi intervenuto nel corso di una lite tra le stesse parti. In giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, le parti avevano però raggiunto una conciliazione giudiziale in data anteriore alla notifica dell'avviso. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 37 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la conciliazione aveva estinto gli effetti giuridici del decreto ingiuntivo e, quindi, anche il presupposto per tassare l'atto enunciato; perciò l'imposta non sarebbe stata dovuta perché l'avviso era fondato su un titolo ormai caducato e non sull'effettivo atto negoziale intervenuto tra le parti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla tassazione. Ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, è necessario che l'avviso di liquidazione indichi correttamente l'atto oggetto di imposizione e che nel caso concreto l'avviso era stato emesso sul decreto ingiuntivo, ma tale titolo era stato superato dalla conciliazione giudiziale intervenuta prima della notifica. Poiché la conciliazione aveva caducato l'efficacia del decreto e l'avviso non risultava fondato sulla transazione giudiziale effettivamente intervenuta, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto di liquidazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio denunciato, ossia violazione di legge per erronea applicazione della disciplina dell'imposta di registro.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, in relazione alla tassazione degli atti giudiziari e al presupposto impositivo dell'avviso di liquidazione.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    la Corte ha ritenuto che l'imposta sull'atto enunciato si applichi solo quando l'atto non registrato sia posto a fondamento dell'atto enunciante e che, nel caso concreto, mancava tale presupposto perché il decreto ingiuntivo era stato caducato dalla conciliazione giudiziale.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    la Corte ha escluso la sua applicazione perché l'avviso risultava fondato su un titolo ormai superato e non sull'effettivo accordo conciliativo intervenuto fra le parti.

  • Cass. n. 14649 del 2005

    richiamata per il principio secondo cui l'imposta di registro colpisce l'atto in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre, non il trasferimento sostanziale di ricchezza.

  • Corte cost. n. 7 del 1999

    richiamata per affermare che la tassazione riguarda non una generica enunciazione, ma l'enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della decisione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, il presupposto impositivo richiede l'esatta individuazione dell'atto tassato nell'avviso di liquidazione; se il titolo indicato è stato superato o caducato da un successivo accordo giudiziale intervenuto prima della notifica, l'atto impositivo è illegittimo.
  • L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: non colpisce la ricchezza in sé, ma l'atto giuridico e i suoi effetti. Ne consegue che, se cambia il titolo negoziale effettivamente rilevante, non è consentito sostituire in giudizio il diverso atto fondativo dell'imposizione.
  • L'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 si applica solo quando l'atto enunciato sia effettivamente posto a fondamento dell'atto enunciante; una mera menzione formale non basta a giustificare la tassazione dell'atto enunciato.
  • Quando una conciliazione giudiziale definisce la lite e introduce reciproche concessioni con una nuova regolamentazione del rapporto, essa può autonomamente rilevare ai fini tributari, ma non consente di tassare un diverso atto ormai venuto meno se l'avviso è stato emesso su quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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