Cassazione Civile, Ordinanza n. 14765/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente locale aveva notificato a un ex dirigente a tempo determinato un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione di somme corrisposte, tra il 1997 e il 2005, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato. Il dirigente aveva proposto opposizione, contestando la pretesa creditoria. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: il giudice aveva ritenuto che le somme fossero state erogate in assenza dei presupposti contrattuali e legali, ma aveva ridotto l'indebito limitandolo al periodo non prescritto e senza includere le ritenute fiscali. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando: legittimazione del commissario straordinario a sottoscrivere la procura per il ricorso monitorio; insussistenza dei presupposti per la corresponsione delle retribuzioni accessorie per mancanza di contratto integrativo decentrato, di fondo per la dirigenza e di controllo di compatibilità finanziaria; inapplicabilità dell'art. 2126 c.c.; prescrizione decennale del diritto alla ripetizione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti nove motivi: 1) motivazione apparente sulla non applicabilità dell'art. 4 d.l. 16/2014; 2) erronea interpretazione dell'art. 4 d.l. 16/2014 e sua pretesa preclusione all'azione di ripetizione verso il singolo dipendente; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto pacifiche circostanze contestate; 4) difetto di ius postulandi del difensore del Comune per irregolarità della delibera autorizzativa; 5-7) vizi motivazionali per mancato esame delle deliberazioni comunali e motivazione solo apparente o per relationem; 8) erronea applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale; 9) erronea esclusione dell'art. 2126 c.c. e dell'irripetibilità delle somme, con richiamo agli artt. 36 Cost., 2033, 2126 c.c. e 45 d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la motivazione e l'interpretazione dell'art. 4 d.l. 16/2014, affermando che la norma non deroga all'art. 2033 c.c. e non impedisce alla pubblica amministrazione di ripetere dal dipendente le somme indebitamente corrisposte. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi a presunti errori processuali e motivazionali perché non rispettavano gli oneri di specificità, oppure perché miravano a una nuova valutazione del merito. Ha confermato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito e ha escluso l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. alle somme accessorie richieste, ribadendo che nel pubblico impiego la retribuzione è dovuta solo se conforme alla contrattazione collettiva e alle condizioni procedurali previste. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è viziata solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta una censura sulla sua insufficienza o sul suo contenuto di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e intelligibile; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
art. 4 d.l. n. 16/2014, conv. in L. n. 68/2014
Non deroga all'art. 2033 c.c.; nei casi previsti consente alla P.A. di recuperare dal dipendente le somme indebitamente percepite.
art. 2033 c.c.
Costituisce la base dell'azione di ripetizione dell'indebito anche nei confronti del dipendente pubblico che abbia ricevuto somme non dovute.
art. 115 c.p.c.
Non è violato quando il giudice reputa provati determinati fatti sulla base della documentazione in atti; la censura non può tradursi in un riesame del merito.
art. 75 c.p.c.
La doglianza sul difetto di rappresentanza o legittimazione processuale deve essere specificamente allegata e documentata.
art. 100 c.p.c.
La censura sul difetto di interesse o di legittimazione processuale richiede specifica indicazione degli atti e confronto con la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione vanno indicati specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro esatta collocazione processuale.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito e localizzazione degli atti è funzionale al controllo di legittimità e non può essere eluso con rinvii generici.
art. 182 c.p.c.
La regolarizzazione/sanatoria del vizio di rappresentanza processuale può operare con effetto ex tunc.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere concisa ma deve rendere intellegibile la ratio decidendi; non è nullo l'atto solo perché sintetico.
art. 2948 c.c.
Non si applica all'azione di ripetizione di somme pagate in base a un titolo nullo; opera invece la prescrizione ordinaria decennale.
art. 2126 c.c.
Non si applica quando le somme richieste costituiscono mero incremento retributivo di un incarico dirigenziale e non corrispettivo di una prestazione lavorativa diversa e autonoma.
art. 36 Cost.
Garantisce il trattamento fondamentale e i minimi, non le maggiorazioni e la retribuzione di risultato riconoscibili solo nel rispetto delle procedure contrattuali.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego il trattamento economico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva; le componenti accessorie sono dovute solo se conformi alle regole collettive.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
La retribuzione dei dirigenti è determinata dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.
art. 26 CCNL Comparto Regioni del 23.12.1999
Il fondo per la dirigenza deve essere costituito secondo le previsioni collettive per legittimare le erogazioni accessorie.
art. 27 CCNL cit.
La graduazione delle funzioni dirigenziali è presupposto procedurale per la corresponsione della retribuzione accessoria.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente non è esclusa dall'art. 4 d.l. n. 16/2014, che non deroga all'art. 2033 c.c. ma ne conferma l'operatività nei casi di indebita percezione di somme pubbliche.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza richiede la sussistenza di un'anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura del merito.
- Le censure che investono errori processuali o il contenuto di atti e documenti devono rispettare gli oneri di specificità e localizzazione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369 c.p.c.; il mero rinvio per relationem agli atti non basta.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le componenti accessorie della retribuzione sono dovute solo se esistono i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva e dagli atti applicativi richiesti; in mancanza, l'erogazione è indebita e ripetibile.
- La prescrizione dell'azione di ripetizione di somme pagate in base a un titolo nullo è quella ordinaria decennale, non quella quinquennale dei crediti retributivi periodici.
- L'art. 2126 c.c. non si applica quando la controversia riguarda non la retribuzione di una prestazione lavorativa effettivamente resa in un rapporto invalido, ma il recupero di meri incrementi retributivi incompatibili con le regole del pubblico impiego.
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