Cassazione Penale, Ordinanza n. 22237/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; la Corte rileva però che le attenuanti generiche erano già state concesse dal Tribunale e che la doglianza era generica, manifestamente infondata e sostanzialmente riproduttiva di un motivo già esaminato e confutato in appello. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aumento per recidiva e, più in generale, la decisione di non sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione dei precedenti penali, della pericolosità mostrata dalla condotta e del fatto che l'imputato aveva già espiato una pena in detenzione domiciliare; ha inoltre ritenuto non coerente con la funzione special-preventiva della pena la sostituzione richiesta, anche in considerazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale già disposta e conosciuta dall'imputato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La norma è richiamata per descrivere la gravità della condotta oggetto di condanna, consistente in una guida volutamente spericolata finalizzata a mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli inseguitori; dalla motivazione emerge che tale comportamento integra il reato contestato e giustifica il giudizio di gravità della fattispecie.
recidiva
La Corte ritiene corretta l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in ragione dei precedenti penali e della persistente insensibilità dell'imputato rispetto a precedenti pene già eseguite.
lavoro di pubblica utilità
La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è stata ritenuta non conforme alla funzione special-preventiva della pena, alla luce dei precedenti giudiziari, delle pene già eseguite e della misura di prevenzione in corso di esecuzione/conoscenza.
sorveglianza speciale
La presenza di una misura di prevenzione già disposta è stata valorizzata come elemento ostativo alla concessione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione censure già dedotte e specificamente confutate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è generica quando non si confronta con le concrete ragioni poste a base della decisione di merito, specie se il giudice d'appello ha già valorizzato la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato.
- L'applicazione della recidiva può essere sorretta dalla combinazione di precedenti penali e dalla dimostrazione di una persistente pericolosità o insensibilità dell'agente rispetto a precedenti condanne o pene eseguite.
- La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità può essere negata quando, alla luce dei precedenti giudiziari e del quadro complessivo della personalità, essa risulti incompatibile con la funzione special-preventiva della pena.
- Ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio possono essere considerati anche elementi sintomatici della gravità del fatto, quali la condotta particolarmente pericolosa, il travisamento del volto e la commissione del reato in concorso con soggetti rimasti ignoti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22121/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22122/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22125/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22127/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22132/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →