Cassazione Penale, Sentenza n. 6292/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata al Mancuso per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (locale di Limbadi, capo A1) e per il reato di cui al capo A4 (art. 512-bis cod. pen., intestazione fittizia). La difesa contestava la valutazione della gravità indiziaria: sosteneva che i contatti commerciali con i fratelli D'Amico fossero estranei agli interessi della cosca e addirittura da tenere nascosti ai vertici, che le dichiarazioni dei collaboratori (Emanuele Mancuso e Bartolomeo Arena) fossero generiche e quindi non probanti circa l'attualità dell'affiliazione, e che la conduzione delle trattative fosse spiegabile per la relazione sentimentale con la titolare formale dell'attività (Rosamaria Pugliese) piuttosto che per un ruolo di dominus finalizzato ad agevolare la cosca. Si denunciava inoltre carenza motivazionale circa l'aggravante mafiosa connessa all'intestazione fittizia.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione associativa, fondandosi su dichiarazioni dei collaboratori e su elementi concreti quali la gestione effettiva dell'attività commerciale (con indicazioni di un ruolo operativo del Mancuso), i rapporti con i fratelli D'Amico (noti legami con la cosca) e il precedente accertamento giudiziale della partecipazione al sodalizio fino al 2013. Il Tribunale aveva altresì considerato e respinto l'argomento della relazione sentimentale con la Pugliese, deducendo una gestione comune dell'impresa dalla corrispondenza e dalle conversazioni rilevate. In relazione al capo A4 è stata confermata la valutazione dell'aggravante mafiosa, ritenendo che l'intestazione fittizia fosse funzionale agli interessi della cosca. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti (art. 94, comma 1‑ter).
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame della misura cautelare; la Corte ha confermato che il Tribunale ha esercitato correttamente tale funzione motivando la decisione sul riesame.
art. 512‑bis cod. pen.
Norma relativa all'intestazione fittizia di beni; la Corte ha ritenuto che l'operazione di intestazione fittizia fosse idonea a sottrarre beni ai provvedimenti ablatori e a favorire gli interessi della cosca, giustificando la rilevanza dell'aggravante mafiosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1‑ter
Richiama adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (presumibilmente connessi a misure patrimoniali o comunicazioni procedurali); la sentenza dispone la trasmissione alla cancelleria per tali adempimenti.
Legge 8-8-95 n. 332, art. 23, n.1‑ter
Citazione procedurale presente nel provvedimento (probabile riferimento a comunicazioni/transmissioni amministrative); la decisione menziona la trasmissione ex art. 23 n.1‑ter, come atto formale richiamato nel fascicolo.
Massime di principio
- La sussistenza di gravi indizi per reati associativi può fondarsi su un quadro probatorio complessivo: dichiarazioni di collaboratori lette congiuntamente ad elementi fattuali (rapporti commerciali, gestione effettiva di attività) sono valutate nel loro insieme e non isolatamente.
- Il contrasto o la conflittualità personale con vertici di un sodalizio non esclude necessariamente la perdurante affiliazione: anche rapporti economici che incontrano la cosca possono costituire prova di intraneità, specialmente se l'indagato era già stato anteriormente riconosciuto partecipe.
- La gestione di fatto di un'impresa formalmente intestata a terzi può essere considerata contributo operativo all'associazione; l'intestazione fittizia è particolarmente grave se finalizzata a eludere provvedimenti ablativi o a favorire gli interessi del sodalizio.
- Le censure sulla motivazione in sede di legittimità sono limitate: la Corte verifica coerenza, logicità ed effettività della motivazione del giudice di merito, senza sindacare il merito delle valutazioni probatorie salvo vizi manifesti di illogicità o omissione del confronto con le principali deduzioni difensive.
- Per ottenere il riesame dell'applicazione di misure cautelari è necessario fornire argomentazioni e prove concrete in grado di confutare la valutazione complessiva degli indizi; mere affermazioni alternative o spiegazioni generiche (es. rapporti sentimentali) devono essere supportate da elementi concreti che ne modifichino il quadro probatorio.
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