Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1680/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 06.05.2025.

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 6 maggio 2025 e attestata come passata in giudicato il 16 luglio 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito. L'importo in contestazione è indicato in euro 500; il testo non specifica il contenuto sostanziale delle statuizioni da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare euro 300 per le spese di giudizio, oltre spese generali e accessori, nonché a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    In presenza dell'inadempimento rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di eseguirne le statuizioni, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.

Massime di principio

  • La perdurante inadempienza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di eseguire le statuizioni giudiziali, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.