Sentenza n. 906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09078/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per la sussistenza di elementi ritenuti idonei a non escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica; sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado e il diniego ministeriale deducendo: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per assoluta carenza di motivazione e arbitrarietà, sostenendo che il richiamo a ragioni di sicurezza pubblica non esonerasse l'Amministrazione dall'indicare e provare gli elementi posti a fondamento del diniego; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, che avrebbe impedito la partecipazione procedimentale; erronea considerazione dell'impossibilità di revocare la cittadinanza una volta concessa, alla luce dell'introduzione dell'art. 10-bis l. 91/1992, che prevede la revoca in presenza di determinate condanne definitive; eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione degli elementi di prova, illogicità e contraddittorietà. In particolare, l'appellante ha contestato la sufficienza degli elementi emersi dall'istruttoria disposta dal TAR: l'intestazione di un'utenza telefonica utilizzata da un connazionale per attività connesse al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e i contatti dell'utenza con persone sospettate o condannate per traffico di stupefacenti e documenti contraffatti. Secondo l'appellante, tali elementi erano generici, indiretti e contraddittori, non dimostravano l'uso personale della linea, la conoscenza dei soggetti coinvolti o un contributo alle attività criminali, e avrebbero potuto indicare una frode ai suoi danni. Ha inoltre lamentato che non fossero stati valorizzati gli elementi favorevoli relativi alla sua integrazione sociale in Italia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è un provvedimento ampiamente discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e a uno status di integrità morale e civile del richiedente. L'Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale e sull'assenza di possibili condotte incompatibili con l'ordine e la sicurezza nazionale, anche avvalendosi delle informazioni riservate provenienti dagli organismi di sicurezza. In tale ambito operano criteri precauzionali e cautelativi e il giudice esercita soltanto un sindacato estrinseco, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione. Quando il diniego è fondato sulla sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è fisiologicamente attenuato: ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l'iter logico seguito, senza indicare tutte le fonti e tutti i fatti accertati, la cui disclosure potrebbe compromettere la segretezza delle attività di intelligence. Nel caso concreto il diniego esprimeva una valutazione di non coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente, fondata su un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato; tale apprezzamento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. L'appello è stato quindi respinto. Nulla sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'obbligo motivazionale è attenuato per esigenze di riservatezza: è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l'iter logico seguito, senza dover indicare tutte le fonti e tutti i fatti acquisiti tramite attività di intelligence.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dall'appellante in relazione all'omesso preavviso di rigetto, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma su tale censura, avendo ritenuto legittimo il diniego fondato sulle esigenze di sicurezza nazionale.
art. 10-bis l. 91/1992
1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
L'appellante ha sostenuto che la possibilità di revoca della cittadinanza, introdotta nel 2018, avrebbe fatto venir meno la rilevanza dell'impossibilità di revocare lo status civitatis; il Consiglio di Stato ha comunque confermato la legittimità della valutazione cautelativa dell'Amministrazione, senza fondare l'esito su una specifica applicazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, subordinato alla verifica dell'interesse pubblico all'ampliamento della comunità statale e dell'integrità morale e civile del richiedente.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve formulare una prognosi sulla stabile integrazione dello straniero e sull'assenza di possibili condotte incompatibili con l'ordine e la sicurezza nazionale, potendo valorizzare anche informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata: è sufficiente rendere comprensibile il percorso logico della decisione, senza divulgare tutte le fonti e gli elementi informativi riservati la cui ostensione potrebbe compromettere le attività di intelligence.
- Nelle controversie relative a dinieghi di cittadinanza fondati su valutazioni di sicurezza nazionale, il sindacato giurisdizionale è estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione; il controllo riguarda la ragionevolezza, la coerenza e l'assenza di vizi di legittimità dell'apprezzamento amministrativo.
- L'uso di criteri precauzionali e cautelativi nella valutazione della compatibilità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo quando sia funzionale alla tutela dell'interesse nazionale e sorretto da una valutazione amministrativa riferita a un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato.
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